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Bollettino Ufficiale
Regione Puglia
Bollettino Regionale n°101
Pubblicato il
12 / 08 / 2004
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 agosto 2004, n. 1292
Programma Venatorio regionale - annata
2004/2005.
L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria
espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore
Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione
Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e
per la regolamentazione dell'attività venatoria.
L'art. 9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale
approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato
Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico
venatorio regionale.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo,
provvede:
a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento
e controllo degli stessi;
b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse
di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna
ad ogni Provincia;
c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in
ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito
territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque
essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;
d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo
di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori
ricadenti nell'ambito territorialedi caccia programmata prescelto. Detta
quota, ricompressa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione
regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi
importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che
stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.
Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle
Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.
L'art.54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse
venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle
somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in
Bilancio.
Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue,
pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.
In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio regionale
ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati dal Consiglio
Regionale con deliberazioni nn.405 e 406 del 7.07.99, pubblicati rispettivamente
sui BURP n. 82 del 2.08.99 e n. 85 suppl. del 6.08.99 e prorogati con
DGR n. 975 del 16.07.2004.
Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti
gli ATC della Regione Puglia.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia
e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa
alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.
Considerato che dalle Province non sono pervenuti i richiesti pareri
per motivazioni diverse, in particolare la scadenza dei propri organismi
consultivi ai sensi delle vigenti disposizioni, la nomina di nuovi Assessori
provinciali alla caccia ed, in aggiunta, la scadenza del Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio Regionale, si sottopone all'esame della Giunta
Regionale l'allegata ipotesi di Programma Venatorio, redatta secondo
i criteri usati negli anni precedenti.
Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma
di Euro 2.300.000,00, sulla base del programma venatorio allegato, ripartita
per Provincia, limitatamente alla somma di Euro 2.070.000,00 pari al
90% dell'importo finanziato:
PROVINCIA Art.54 comma 1 Art.54 comma 1 Art.54 comma 1 TOTALE
Lett. a) Lett. b) Lett. c)
_____________________________________________________
BARI 76.230,00 231.750,00 228.440,00 536.420,00
BRINDISI 97.460,00 74.370,00 73.810,00 245.640,00
FOGGIA 82.910,00 297.890,00 155.520,00 536.320,00
LECCE 89.210,00 125.320,00 156.840,00 371.370,00
TARANTO 68.190,00 98.670,00 213.390,00 380.250,00
__________________________ ________
TOTALE 414.000,00 828.000,00 828.000,00 2.070.000,00
Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a Euro 230.000,00,
resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati
nel Programma venatorio annuale.
Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98,
le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da
questa ultime, annualmente rendicontate.
Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale
2004 - 2005, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante
(allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca.
Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma
4 lett. K) della L.R. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
alla spesa complessiva di Euro 2.300.000,00 riveniente dal presente
provvedimento, di cui Euro 2.070.000,00 da accreditare alle Province
ed Euro 230.000,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del
Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà
con impegno di spesa da assumersi con successive determinazioni dirigenziali
sul cap.841010/2004.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento
dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alla
Agricoltura, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata
per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale
annata 2004 - 2005 (allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate
le somme rivenienti dal presente provvedimento;
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento
alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie
necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano
Faunistico Venatorio regionale 1999/2003, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 405 del 7.07.99 (DGR n.629 del 25.05.99)
e prorogato dalla DGR n.975/2004, cosi come modificati dalla L.R. n.12
del 29.07.2004;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca
di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione
ai propri Albi Pretori
Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
ALLEGATO A)
PROGRAMMA VENATORIO
Annata 2004/2005
Linee Generali
L'art.9 comma 15 della L.Rn°27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione
del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva
il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale
Faunistico-Venatorio.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo,
provvede:
a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento
e controllo degli stessi;
b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse
di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna
ad ogni Provincia;
c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in
ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito
dal MIRAAF;
d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo
di partecipazione alla gestione del territorio, per fmi faunistico-venatori
ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto.
Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della
tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per
i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma
venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi
giornalieri.
L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con
provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale
faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo
del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale
annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione
entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.
Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale
provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:
a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e
cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri
territori;
c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con
agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie
e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;
e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori
destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico
di cui all'art.9, comma 14, lett. d);
f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con
i Comitati di gestione;
g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna
selvatica stanziale e attività venatoria.
Per quanto concerne la lett.d) del comma 9 dell'art. iø è da sottolineare
che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza
venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni
amministrative di cui al comrna 12 dell'art. 51 della più volte citata
normativa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne
le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle
"Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori
risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre
nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle
cause negative,identificandole per singola zona e risolvendole in via
prioritaria.
L'art. 14 della L.R.27/98,cosi' come modificato dalla L.R. n.12 del
29.07.2004 - Art. 3 -, dispone:
- La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato
tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici
venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio
regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.
- Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento
della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza
(residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori
degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza
della propria provincia.
- Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria
alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di
competenza previa disponibilità di capienza ai sensidell'articolo 9,
comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento
della quota di partecipazione.
- Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla
stanziale in quanto non assegnati, puo' rilasciare permessi giornalieri
previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma
venatorio.
- Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria puo'
essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4
per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione
del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota
di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita
la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata
venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali
posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.
- Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate
nel regolamento di attuazione.
L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di
cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:
- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi
rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati
entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli
adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:
a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio
provinciale;
b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale
sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 2: "Le somme introitate dalla Povincia ai sensi della presente
legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie
Tesorerie e non possono essre utilizzate per scopi diversi da quelli
previsti dalla preseiite legge. Tali somme potranno essere integrate
dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di
ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti
dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto
previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per
spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini
regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per
danni non altrimenti risarcibili".
- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono
utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per
il:
a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati
ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat
(art.9, comma 14, lett.b);
b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica
stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna
selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento
e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto
fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico,
impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".
Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della
protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.
1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla
produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e
a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria,
è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti,
al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione
delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma
3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da
determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati
dalla fauna selvatica".
2. "Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati
e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".
PROGRAMMA ATTUATI VO
Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione
degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, letta)
e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.
STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2004: Euro 2.300.000,00
* il 90% ai sensi del 1° comma dell'art. 54 - Euro 2.070.000,0
Tabella 1
(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)
Euro 414.000,00
PROVINCIA N° CACCIATORI (a.v. 2003 - 2004) STANZIAMENTO PREVISTO
_____________________________________________________
BARI 6.178 76.230,00
BRINDISI 7.899 97.460,00
FOGGIA 6.720 82.910,00
LECCE 7.230 89.210,00
TARANTO 5.527 68.190,00
______ _______
TOTALE 33.554 TOTALE 414.000,00
Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)
Euro 828.000,00
PROVINCIA Superfice A.S.P. STANZIAMENTO PREVISTO
_____________________________________________________
BARI Ha 462.172 231.750,00
BRINDISI Ha 148.305 74.370,00
FOGGIA Ha 594.076 297.890,00
LECCE Ha 249.917 125.320,00
TARANTO Ha 196.761 98.670,00
________ ________
TOTALE Ha 1.651.231 TOTALE 828.000,00
Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)
Euro 828.000,00
PROVINCIA Superficie adibita ad ambiti protetti STANZIAMENTO PREVISTO
_____________________________________________________
BARI Ha 28.157 228.440,00
BRINDISI Ha 9.097 73.810,00
FOGGIA Ha 19.169 155.520,00
LECCE Ha 19.332 156.840,00
TARANTO Ha 26.302 213.390,00
_______ ________
TOTALE Ha 102.057 TOTALE 828.000,00
Tabella 4
(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)
PROVINCIA TABELLA 1 TABELLA 2 TABELLA 3 TOTALE
_____________________________________________________
BARI 76.230,00 231.750,00 228.440,00 536.420,00
BRINDISI 97.460,00 74.370,00 73.810,00 245.640,00
FOGGIA 82.910,00 297.890,00 155.520,00 536.320,00
LECCE 89.210,00 125.320,00 156.840,00 371.370,00
TARANTO 68.190,00 98.670,00 213.390,00 380.250,00
______ ______ ______ ________
TOTALE 414.000,00 828.000,00 828.000,00 2.070.000,00
Tabella 5
(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/9 8)
* Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di Euro 1.665.000,00
PROVINCIA Lett. A (20%) Lett. B (20%) Lett. C (30%) Lett. D (20%) Lett.
E (10%) TOTALE
_____________________________________________________
BARI 107.284,00 107.284,00 160.926,00 107.284,00 53.642,00 536.420.00
BRINDISI 49.128,00 49.128,00 73.692,00 49.128,00 24.564,00 245.640,00
FOGGIA 107.264,00 107.264,00 160.896,00 107.264,00 53.632,00 536.320,00
LECCE 74.274,00 74.274,00 111.411,00 74.274,00 37.137,00 371.370,00
TARANTO 75.050,00 75.050,00 114.075,00 75.050,00 38.025,00 380.250,00
_____________________________________________
TOTALE 414.000,00 414.000,00 621.000,00 414.000,00 207.000,00 2.070.000,00
Lo stanziamento di cui alle lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti
dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli
ATC.
ACCESSO AGLI A.T.C.
Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si
riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base
al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero
dei cacciatori ammissibili.
A.T.C. Superfice utile Cacciatori Cacciatori Cacciatori
alla caccia - ammissibili - Regionali extraregionali
Ha numero numero numero
totale
_____________________________________________________
PROVINCIA DI BARI
AMBITO BA/A 229.675 12.082 11.599 483
PROVINCIA DI BRINDISI
AMBITO BR/A 118.206 6.218 5.970 248
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBITO FG/A 426.745 22.448 21.550 898
PROVINCIA DI LECCE
AMBITO LE/A 189.424 9.965 9.567 398
PROVINCIA DI TARANTO
AMBITO TA/A 156.517 8.233 7.904 329
N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente
Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in
virtù dell'istituzione di nuove aree destinate a protezione ed alla
gestione privatistica della caccia. Resta inteso che il precitato contingente
di cacciatori ammissibili potrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale
minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di nuove
aree destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo
del 15% previsto dalla L.R. n. 2798, istituite successivamente alla
approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e relativa
proroga (DGR n. 975/2004) nonchè del presente Programma.
La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata
in Euro 32,50 (Trentadue/50) per i cacciatori residenti in Puglia e
Euro 65,00(Sessantacinque/00) per i non residenti. La quota di partecipazione
per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro
5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per
i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli
extraregionali alla fauna migratoria.
Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione
(ex comma 3 art.54)
Euro 230.000,00
a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi
compresa la stampa della L.R.27/98; del Piano faunistico venatorio regionale;
dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati
interessati)_________ Totale Euro 46.000,00
b) 80% fondo di tutela __________________ Totale Euro 184.000,00
Utilizzazione del fondo di tutela
Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione,
con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio
regionale.
Disposizioni finali
Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone
di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui
è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica
sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente
Programma fa esplicito riferimento.
Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali
ben visibili; nel caso in cui il perimetro ricade sul limite di provincia
non visibilmente identificabile, il comitato di gestione dell'ATC provvederà
alla tabellazione nei termini di legge.
Osservatorio Faunistico
La L.R 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico
regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo,
programmazione, coordinamento e sperimentazione.
I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati,
da parte delle Province, all'Osservatorio Faunistico, che dovrà provvedere
ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi.
A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio,
l'Osservatorio Faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi
con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.
La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle
annate precedenti, anche se avvenute a campione, consente di programmare
adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto
riguarda la fauna migratoria in genere e quella acquatica.
In particolare, il prelievo venatorio di Tortora, Marzaiola, Combattente
potrà interessare il periodo I settembre - 31 ottobre, della Quaglia,
della Starna e della Pernice il periodo 10 settembre 16 dicembre e quello
della Gazza e del Fagiano il periodo 10 settembre - 16 gennaio periodi
che rientrano nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla
vigente normativa per il prelievo ditali specie.
Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso, ove
autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con l'ausilio
del cane da ferma per le quaglie. Per le sopraccitate specie l'esercizio
venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie
limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, i
laghi, gli stagni, gli invasi, lungo i canali alberati, le macchie,
all'esterno del bosco. Per la Tortora è consentito anche negli oliveti
da fermo. Resta inteso che dette limitazioni saranno operanti fino alla
giornata precedente all'apertura della caccia generale.
Con riferimento e tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime
di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalità
di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove
il prelievo è previsto, il carniere individuale per giornata consentito,
il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla
quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma,
che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono
una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria
delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente
prelevabile e della anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio
al 1 settembre.
Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese
ed in linea con le previsioni di cui alla L.R.27/98 art.31 commi 3 e
4.
In attuazione del presente Piano il Calendario Venatorio regionale definirà
l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.
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