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Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n. 85 Pubblicato il 30 / 07 / 2003
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2003, n.1080
Programma
Venatorio regionale - Annata 2003/2004.
L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca,
sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente
del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:
Con la L.R.n. 27 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria" è stata recepita integralmente la legge 157/92.
All'art.9 della citata normativa regionale è sancito che la Giunta
Regionale approva il Programma venatorio annuale, sentito il parere
del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del
Piano faunistico venatorio regionale.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo,
provvede:
a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento
e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse
di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna
ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere
in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria
di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità
non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;
d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo
di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori
ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto.
Detta quota, ricompressa tra il 50% e il 100% della tassa di concessione
regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione.
I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale
annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi
giornalieri.
Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle
Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.
L'art. 14 della citata normativa dispone che con il Programma venatorio
regionale deve essere determinato il numero massimo dei cacciatori non
residenti in Regione (4%), i permessi giornalieri da rilasciare (2%)
e la riserva del numero dei cacciatori neo-abilitati (2%) che possono
accedere negli ATC.
L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle
tasse venatorie regionali nonchè l'utilizzo, per ogni singola
Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle
somme iscritte in Bilancio.
Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue,
pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.
In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio
regionale ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati
dal Consiglio Regionale con deliberazioni 405 e 406 del 7/7/99 e pubblicati
sui BURP n¡82 del 2/8/99 e 85 suppl. del 6/8/99.
E' da rammentare che con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003
sono stati istituiti i sottoelencati A.T.C.:
PROVINCIA DI BARI
- Ambito A "Murgiano"
- Ambito B "Dei Trulli e Grotte"
PROVINCIA DI BRINDISI
- Ambito BR/A
PROVINCIA DI FOGGIA
- Ambito A "Zona Nord"
- Ambito B "Zona Sud"
PROVINCIA DI LECCE
- Ambito Nord
- Ambito Sud
PROVINCIA DI TARANTO
- Ambito TA/A
In ottemperanza di quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia
e Pesca ha redatto ipotesi di Programma venatorio che ∂ stato
trasmesso alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.
Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, che avevano acquisito
il parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi
del Programma venatorio 2003/2004 è stato sottoposto al Comitato
Tecnico regionale che ha espresso parere favorevole con alcune modifiche
ed integrazioni che vengono riportate nell'allegata ipotesi che viene
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Per quanto concerne il finanziamento della spesa si evidenzia che è
stata stanziata la somma di Euro 1.850.000,00, che sulla base del programma
venatorio allegato viene così ripartita per Provincia, limitatamente
alla somma di lire Euro 1.665.000,00 pari al 90% dell'importo finanziato:
_____________________________________________________
Provincia Art.54 comma1 lett.a) Art.54 comma1 lett.b) Art.54 comma1
lett.c) TOTALE
_____________________________________________________
BARI 63.030,00 186.410,00 325.430,00 574.870,00
BRINDISI 78.980,00 59.820,00 41.920,00 180.720,00
FOGGIA 64.540,00 239.610,00 88.340,00 392.490,00
LECCE 72.310,00 100.800,00 89.090,00 262.200,00
TARANTO 54.140,00 79.360,00 121.220,00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 666.000,00 666.000,00 1.665.000,0
Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a Euro 185.000,00,
resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti
riportati nel Programma venatorio annuale.
Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98,
le somme accreditate dalla Regione alle Province dovranno essere rendicontate,
da quest'ultime, annualmente.
Pertanto si propone l'approvazione del Programma Venatorio Regionale
2002/2003, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante
(allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca ed
emendato dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale.
Il presente provvedimento rientra tra quelli ci cui all'art. 4 comma
4 lett. K) della L.R. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
riveniente dal presente provvedimento, di cui Euro 1.673.320,00= da
accreditare alle Province ed Euro 185.925,00= utilizzati direttamente
dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità
sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi
con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2003.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal
Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;
A voti unanumi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per
formarne parte integrante;
di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma venatorio regionale
- annata 2003/2004, contrassegnato dalla lettera A), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate
le somme derivanti dal presente provvedimento;
di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento
alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie
necessarie;
di dare atto che restano confermati gli ATC già istituiti con
il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 405 del 7/7/99 (DGR n.629 del 25/5/99);
di pubblicare sul BURP il presente Programma Venatorio annata 2003/2004;
di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca
di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione
ai propri Albi Pretori;
Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
PROGRAMMA VENATORIO
Annata 2003/2004
ALLEGATO "A"PROGRAMMA VENATORIO
Annata 2003/2004Linee Generali
L'art.9 comma 15 della L.R.n¡27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione
del Piano faunistico-venatorio regionale, la Giunta Regionale approva
il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale
Faunistico-Venatorio.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo,
provvede:
a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento
e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse
di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna
ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere
in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria
stabilito dal MIRAAF;
d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo
di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori
ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto.
Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della
tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento
per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma
venatorio regionale annuale, che stabilirà, altres„, il
costo dei permessi giornalieri.
L'art.10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia,
con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico
provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento
annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio
regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo
alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.
Altresì, il comma 9 del citato art.10 prevede, con il Programma
annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:
a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e
cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri
territori;
c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con
agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie
e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;
e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori
destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico
di cui all'art.9, comma 14, lett. d);
f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con
i Comitati di gestione;
g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna
selvatica stanziale e attività venatoria.
Per quanto concerne la lett.d) del comma 9 dell'art.10 ∂ da sottolineare
che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza
venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni
amministrative di cui al comma 12 dell'art.51 della più volte
citata normativa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art.11, per quanto concerne
le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art.12, relativamente
alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per
ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province
devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione
delle cause negative,identificandole per singola zona e risolvendole
in via prioritaria.
L'art.14 della L.R.27/98 dispone:
- al comma 4: "La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della
caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori
residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso
a un ATC della Regione, un massimo di venti giornate di caccia, da inserire
nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità
che verranno previste nel relativo regolamento regionale".
-al comma 5: "La Regione Puglia, secondo le priorità, i
termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di
gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni
annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in
quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in
ciascun ATC, come deterninate dal programma venatorio regionale annuale".
- al comma 6: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale
puš riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero
dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare
secondo le priorità e le modalità previste nel regolamento
regionale di gestione degli ATC".
- al comma 7: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale
puš riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero
dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno
per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria".
L'art.54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di
cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:
- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei
proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale
introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province,
per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti
parametri:
a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio
provinciale;
b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale
sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 2: "Le somme introitate dalla Povincia ai sensi della
presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le
proprie Tesorerie e non possono essre utilizzate per scopi diversi da
quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate
dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi
derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento
di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per
cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio
e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo
di tutela per danni non altrimenti risarcibili".
- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono
utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per
il:
a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati
ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat
(art.9, comma 14, lett.b);
b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica
stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della
fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento
e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto
fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico,
impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".
Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della
protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.
1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati
alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati
e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria,
è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti,
al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione
delle tasse di concessione regionale di cui agli artt.53 e 54, comma
3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da
determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati
dalla fauna selvatica".
2. "Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi
stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al
comma 1".
PROGRAMMA ATTUATIVO
Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione
degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett.a)
e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.STANZIAMENTO
PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2003: Euro 1.850.000,00
Euro 1.665.000,00Tabella 1
(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)
Euro 333.000,00
_____________________________________________________
PROVINCIA N°CACCIATORI (A.V.2002/03) STANZIAMENTO PREVISTO
_____________________________________________________
BARI 6.448 63.030,00
BRINDISI 8.080 78.980,00
FOGGIA 6.603 64.540,00
LECCE 7.398 72.310,00
TARANTO 5.539 54.140,00
___________ _____________
TOTALE 34.068 TOTALE 333.000,00Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)Euro 666.000,00
_____________________________________________________
Provincia Superficie A.S.P. Stanziamento previsto
_____________________________________________________
BARI Ha 462.172 186.410,00
BRINDISI Ha 148.305 59.820,00
FOGGIA Ha 594.076 239.610,00
LECCE Ha 249.917 100.800,00
TARANTO Ha 196.761 79.360,00
__________ __________
TOTALE Ha 1.651.231 TOTALE 666.000,00
Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)Euro
666.000,00
_____________________________________________________
Provincia Superficie adibita ad ambiti protetti Stanziamento previsto
_____________________________________________________
BARI Ha 70.614 325.430,00
BRINDISI Ha 9.097 41.920,00
FOGGIA Ha 19.169 88.340,00
LECCE Ha 19.332 89.090,00
TARANTO Ha 26.302 121.220,00
__________ __________
TOTALE Ha 144.514 TOTALE 666.000,00Tabella 4
(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)
_____________________________________________________
Provincia TAB.1 TAB.2 TAB.3 TOTALE
_____________________________________________________
BARI 63.030,00 186.410,00 325.430,00 574.870,00
BRINDISI 78.980,00 59.820,00 41.920,00 180.720,00
FOGGIA 64.540,00 239.610,00 88.340,00 392.490,00
LECCE 72.310,00 100.800,00 89.090,00 262.200,00
TARANTO 54.140,00 79.360,00 121.220,00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 666.000,00 666.000,00 1.665.000,00
Tabella 5
(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art.54 L.R.27/98)
* Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di Euro 1.665.000,00
_____________________________________________________
PROVINCIA Lett.A (20%) Lett.B (20%) Lett.C (30%) Lett.D (20%) Lett.E
(10%) TOTALE
_____________________________________________________
BARI 114.974,00 114.974,00 172.461,00 114.974,00 57.487.00 574.870,00
BRINDISI 36.144,00 36.144,00 54.216,00 36.144,00 18.072.00 180.720,00
FOGGIA 78.498,00 78.498,00 117.747,00 78.498,00 39.249.00 392.490,00
LECCE 52.440,00 52.440,00 78.660,00 52.440,00 26.220.00 262.200,00
TARANTO 50.944,00 50.944,00 76.416,00 50.944,00 25.472.00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 333.000,00 499.500.00 333.000,00 166.500.00 1.665.000,00Lo
stanziamento di cui alla lettera d) viene cos„ ripartito:
a) 50% per acquisto fauna di ripopolamento;
b) 50% per attrezzature dirette all'ambientamento della fauna.
Lo stanziamento di cui alle lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti
dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli
ATC.
ACCESSO AGLI A.T.C.
Ai sensi della lett.c) del comma 16 dell'art.9 della L.R.27/98, sulla
base dei Piani faunistici venatori provinciali recepiti dal Piano faunistico-venatorio
regionale, il numero massimo dei cacciatori che può accedere
in ogni ATC è il seguente:
_____________________________________________________
A.T.C. Superficie utile alla caccia Cacciatori ammissibili
_____________________________________________________
Provincia di Bari
AmbitoA"Murgiano" Ha 132.774 6.984
Ambito B "Dei Trulli e Grotte" Ha 121.110 6.371
Provincia di Brindisi
Ambito BR/A Ha 118.521 6.235
Provincia di Foggia
Ambito A Zona Nord Ha 237.071 12.470
Ambito B Zona Sud Ha 189.745 9.981
Provincia di Lecce
Ambito Nord Ha 94.380 4.965
Ambito Sud Ha 95.170 5.006
Provincia di Taranto
Ambito TA/A Ha 156.517 8.233La Regione stabilisce il numero massimo
delle autorizzazioni da rilasciarsi dagli ATC di cui ai commi 5, 6 e
7 dell'art.14 della L.R.27/98 e che di seguito si riportano:
_____________________________________________________
A.T.C. Cacciatori Art.14 Art.14 Art. 14 Totali max posti
Ammissibili Comma 5 Comma 6 Comma 7 da assegnare art.14
_____________________________________________________
Provincia di Bari
AmbitoA"Murgiano" 6.984 279 140 140 559
Ambito B "Dei Trulli e Grotte" 6.371 255 127 127 509
Provincia di Brindisi
Ambito BR/A 6.235 249 125 125 499
Provincia di Foggia
Ambito A Zona Nord 12.470 499 249 249 997
Ambito B Zona Sud 9.981 399 200 200 799
Provincia di Lecce
Ambito Nord 4.965 199 99 99 397
Ambito Sud 5.006 200 100 100 400
Provincia di Taranto
Ambito TA/A 8.233 329 165 165 659
N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente
Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento
in virtù dell'istituzione di nuove aree destinate alla gestione
privatistica della caccia. Resta inteso che il precitato contingente
di cacciatori ammissibili potrà essere ridimensionato a seguito
dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione
di nuove aree destinate alla gestione privatistica, successivamente
alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003
e del presente Programma.Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art.14
della L.R.27/98 la Regione Puglia consente, in base alle disponibilit√
di ciascun ATC, una quota max del 10% del numero dei cacciatori ammissibili
per ambito e per un massimo di venti giornate da destinare ai cacciatori
residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso
a un ATC della Regione, limitatamente alla fauna migratoria. Il predetto
beneficio è a titolo gratuito e la relativa attribuzione di posti
sarà effettuata dai Comitati di Gestione, con le modalità
e i termini stabiliti dal Regolamento ATC.
La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata
in Euro 32,28 (Trentadue/28) per i cacciatori residenti in Puglia e
Euro 64,56(Sessantaquattro/56) per i non residenti. La quota di partecipazione
per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro
5,16(cinque/16) per ogni giornata di caccia per i cacciatori residenti
in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali.Utilizzazione
delle somme gestite dalla Regione
(ex comma 3 art.54)
Euro 185.000,00
a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi
compresa la stampa della L.R.27/98; del Piano faunistico venatorio regionale;
dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati
interessati) Totale Euro 37.000,00
b) 80% fondo di tutela Totale Euro 148.000,00Utilizzazione del fondo
di tutela
Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione,
con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano
faunistico venatorio regionale.
Disposizioni finali
Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone
di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui
∂ vietato l'esercizio venatorio nonchè le zone a gestione
privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale
a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.
Gli Ambiti territoriali di caccia, previsti dal Piano faunistico venatorio
regionale, sono di seguito riportati con i confini e le relative planimetrie.
PROVINCIA DI BARI
AMBITO "A" MURGIANO (territorio agro-silvo-pastorale in toto
o in parte dei comuni di: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie,
Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino, Molfetta,,
Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani)
delimitato a:
N-O fiume Ofanto
N-E mare Adriatico
E SS.96 e 99
S limite di provincia matera/Potenza
AMBITO "B" DEI TRULLI
E DELLE GROTTE (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei
comuni di: Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto,
Capurso, Casamassima, Cassano, Castellana, Cellamare, Conversano, Gioia
del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli,
Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano,Sammichele, Sannicandro,
Santeramo, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano) delimitato a:
N SS. 96 e 99
N-E mare Adriatico
S-E Provincia di Brindisi
S limite di provincia Matera/Taranto
PROVINCIA DI BRINDISI
Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico
ATC.
PROVINCIA DI FOGGIA
Ambito territoriale di caccia -Zona "A"- Nord. Territorio
agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Chieuti, Serracapriola,
S.Paolo di Civitate, Apricena, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San
Severo, Rignano Garganico, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della
Daunia, Pietra Montecorvino, Lucera, Lesina, S:Marco in Lamis, S:Giovanni
Rotondo(A-B), Sannicandro Garganico, Monte Sant'Angelo, Carpino, Cagnano
Varano, Rodi garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Ischitella, Vico
del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Volturino, Isole Tremiti, Carlantino,
Celenza, S.Marco la Catola, Volturara, Motta Montecorvino, Alberona,
Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Faeto, Troia,
Celle San Vito, Orsara di Puglia.
Ambito territoriali di caccia -Zona "B" Sud. Territorio agro-silvo-pastorale
in toto o in parte dei comuni di: Bovino(A-B), Panni, Monteleone di
Puglia, Candela, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio
dei Sauri, Orta Nova, Zapponeta, Ascoli Satriano, Ordona, Stornara,
Stornarella, Carapelle, Cerignola, San Ferdinando, Margherita di Savoia,
Trinitapoli, Foggia(A-B) Manfredonia(A-B), Rocchetta Sant'Antonio.
Confini Ambito "A" - Zona Nord
L'ambito "A" confina a Sud con la S.S. 89 che da Manfredonia
conduce a Foggia, con il raccordo tangenziale che dallo svincolo per
Foggia della S.S. 59 conduce alla S.S.16 che dalla tangenziale conduce
all'innesto della S.S. 90 Foggia-Napoli fino al limite della Regione
Campania.
Confini Ambito "B" - Zona Sud
L'Ambito "B" confina a Sud con la Regione Basilicata, dalla
localit√ Canestrello alla confluenza delle Provinciali SP 83-91
e da quest'ultima con il confine territoriale della Provincia di Bari
fino alle foci del Fiume Ofanto; confina ad Est con il Mare Adriatico;
ad Ovest con i confini Regionali della Campania; a Nord in parte con
il territorio dell'ambito "A" e in parte con il territorio
del Parco Nazionale del Gargano.
PROVINCIA DI LECCE
Nord (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni:
Squinzano, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo,
Novoli, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Copertino, Nardš, Arnesano,
Monteroni di Lecce, S.Pietro in Lama, Lequile, S.Cesario di Lecce, S.Donato
di Lecce, Sternatia, Zollino, Martignano, Calimera, Melendugno, Vernole,
Castr„ di Lecce, Lizzanello, Cavallino, Lecce, Carmiano, Caprarica
di Lecce, Galatone, Galatina, Soleto, Martano.
Confini costituiti dalle Str. prov.li:
S.M. al Bagno (Nardò)
Galatone
Galatina
Soleto
Martano
Borgagne e S.Andrea di Melendugno.
Sud (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni:
Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'OtranTo, Sogliano
Cavour, Aradeo, Secl„, Neviano, Sannicola, Gallipoli, Alezio,
Tuglie, Collepasso, Cutrofiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Cannole,
Palmariggi, Giurdignano, Otranto, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Sanarica,
Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Supersano, Taviano,
Racale, Alliste, Melissano, Ugento, Taurisano, Ruffano, Miggiano, Specchia,
Montesano Salentino, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano
del Capo, Castrignano del Capo, Patą, Salve, Morciano di Leuca, Presicce,
Acquarica del Capo, Nociglia, Surano, Poggiardo, Ortelle, S.Cesarea
T., Castro, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Matino, Spongano, Diso,
Andrano, Casarano, Cursi.
PROVINCIA DI TARANTO
Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico
ATC.Osservatorio Faunistico
La L.R. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico
regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo,
programmazione, coordinamento e sperimentazione.
I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati,
da parte delle Province, all'Osservatorio Faunistico, che dovrà
provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini
medesimi.
A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio,
l'Osservatorio Faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi
con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.
La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle
annate precedenti, anche se avvenute a campione, consente di programmare
adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto
riguarda la selvaggina migratoria in genere e quella acquatica.
In particolare, il prelievo venatorio di Tortora, Marzaiola, Combattente
potrà interessare il periodo 1 settembre - 31 ottobre, della
Quaglia, della Starna e della Pernice il periodo 1° settembre -
16 dicembre e quello della Gazza e del Fagiano il periodo 1° settembre
- 16 gennaio periodi che rientrano nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato dalla vigente normativa per il prelievo di tali specie.
Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso,
ove autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con
l'ausilio del cane da ferma per le quaglie. Per le sopracitate specie
l'esercizio venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC
e delle Aziende faunistico-venatorie limitatamente alle stoppie, negli
incolti, lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, gli invasi, lungo
i canali alberati, le macchie, all'esterno del bosco. Per la Tortora
è consentito anche negli oliveti da fermo. Resta inteso che dette
limitazioni saranno operanti fino alla giornata precedente all'apertura
della caccia generale.
Con riferimento e tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime
di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalit√
di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove
il prelievo èprevisto, il carniere individuale per giornata consentito,
il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla
quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma,
che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono
una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria
delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente
prelevabile e della anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio
al 1 settembre.
Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale
pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R.27/98 art.31
commi 3 e 4.
In attuazione del presente Piano il Calendario Venatorio regionale definirà
l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.
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