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Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n. 85 Pubblicato il 30 / 07 / 2003
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2003, n.1080
Programma Venatorio regionale - Annata 2003/2004.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:
Con la L.R.n. 27 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è stata recepita integralmente la legge 157/92.
All'art.9 della citata normativa regionale è sancito che la Giunta Regionale approva il Programma venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:
a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;
d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompressa tra il 50% e il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.
Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.
L'art. 14 della citata normativa dispone che con il Programma venatorio regionale deve essere determinato il numero massimo dei cacciatori non residenti in Regione (4%), i permessi giornalieri da rilasciare (2%) e la riserva del numero dei cacciatori neo-abilitati (2%) che possono accedere negli ATC.
L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonchè l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.
Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.
In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio regionale ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazioni 405 e 406 del 7/7/99 e pubblicati sui BURP n¡82 del 2/8/99 e 85 suppl. del 6/8/99.
E' da rammentare che con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 sono stati istituiti i sottoelencati A.T.C.:
PROVINCIA DI BARI
- Ambito A "Murgiano"
- Ambito B "Dei Trulli e Grotte"
PROVINCIA DI BRINDISI
- Ambito BR/A
PROVINCIA DI FOGGIA
- Ambito A "Zona Nord"
- Ambito B "Zona Sud"
PROVINCIA DI LECCE
- Ambito Nord
- Ambito Sud
PROVINCIA DI TARANTO
- Ambito TA/A
In ottemperanza di quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia e Pesca ha redatto ipotesi di Programma venatorio che ∂ stato trasmesso alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.
Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, che avevano acquisito il parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi del Programma venatorio 2003/2004 è stato sottoposto al Comitato Tecnico regionale che ha espresso parere favorevole con alcune modifiche ed integrazioni che vengono riportate nell'allegata ipotesi che viene sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Per quanto concerne il finanziamento della spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma di Euro 1.850.000,00, che sulla base del programma venatorio allegato viene così ripartita per Provincia, limitatamente alla somma di lire Euro 1.665.000,00 pari al 90% dell'importo finanziato:
_____________________________________________________
Provincia Art.54 comma1 lett.a) Art.54 comma1 lett.b) Art.54 comma1 lett.c) TOTALE
_____________________________________________________
BARI 63.030,00 186.410,00 325.430,00 574.870,00
BRINDISI 78.980,00 59.820,00 41.920,00 180.720,00
FOGGIA 64.540,00 239.610,00 88.340,00 392.490,00
LECCE 72.310,00 100.800,00 89.090,00 262.200,00
TARANTO 54.140,00 79.360,00 121.220,00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 666.000,00 666.000,00 1.665.000,0
Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a Euro 185.000,00, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.
Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alle Province dovranno essere rendicontate, da quest'ultime, annualmente.
Pertanto si propone l'approvazione del Programma Venatorio Regionale 2002/2003, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca ed emendato dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale.
Il presente provvedimento rientra tra quelli ci cui all'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
riveniente dal presente provvedimento, di cui Euro 1.673.320,00= da accreditare alle Province ed Euro 185.925,00= utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2003.

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;
A voti unanumi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma venatorio regionale - annata 2003/2004, contrassegnato dalla lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate le somme derivanti dal presente provvedimento;
di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
di dare atto che restano confermati gli ATC già istituiti con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 405 del 7/7/99 (DGR n.629 del 25/5/99);
di pubblicare sul BURP il presente Programma Venatorio annata 2003/2004;
di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori;
Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

PROGRAMMA VENATORIO


Annata 2003/2004


ALLEGATO "A"PROGRAMMA VENATORIO
Annata 2003/2004Linee Generali
L'art.9 comma 15 della L.R.n¡27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:
a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIRAAF;
d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altres„, il costo dei permessi giornalieri.
L'art.10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.
Altresì, il comma 9 del citato art.10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:
a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;
e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);
f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.
Per quanto concerne la lett.d) del comma 9 dell'art.10 ∂ da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art.51 della più volte citata normativa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art.11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art.12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative,identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.
L'art.14 della L.R.27/98 dispone:
- al comma 4: "La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale".
-al comma 5: "La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come deterninate dal programma venatorio regionale annuale".
- al comma 6: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale puš riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC".
- al comma 7: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale puš riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria".
L'art.54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:
- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:
a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 2: "Le somme introitate dalla Povincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essre utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".
- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:
a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);
b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".
Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.
1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt.53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica".
2. "Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".
PROGRAMMA ATTUATIVO
Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett.a) e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2003: Euro 1.850.000,00
Euro 1.665.000,00Tabella 1
(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)
Euro 333.000,00
_____________________________________________________
PROVINCIA N°CACCIATORI (A.V.2002/03) STANZIAMENTO PREVISTO
_____________________________________________________
BARI 6.448 63.030,00
BRINDISI 8.080 78.980,00
FOGGIA 6.603 64.540,00
LECCE 7.398 72.310,00
TARANTO 5.539 54.140,00
___________ _____________
TOTALE 34.068 TOTALE 333.000,00Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)Euro 666.000,00
_____________________________________________________
Provincia Superficie A.S.P. Stanziamento previsto
_____________________________________________________
BARI Ha 462.172 186.410,00
BRINDISI Ha 148.305 59.820,00
FOGGIA Ha 594.076 239.610,00
LECCE Ha 249.917 100.800,00
TARANTO Ha 196.761 79.360,00
__________ __________
TOTALE Ha 1.651.231 TOTALE 666.000,00
Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)Euro 666.000,00
_____________________________________________________
Provincia Superficie adibita ad ambiti protetti Stanziamento previsto
_____________________________________________________
BARI Ha 70.614 325.430,00
BRINDISI Ha 9.097 41.920,00
FOGGIA Ha 19.169 88.340,00
LECCE Ha 19.332 89.090,00
TARANTO Ha 26.302 121.220,00
__________ __________
TOTALE Ha 144.514 TOTALE 666.000,00Tabella 4
(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)
_____________________________________________________
Provincia TAB.1 TAB.2 TAB.3 TOTALE
_____________________________________________________
BARI 63.030,00 186.410,00 325.430,00 574.870,00
BRINDISI 78.980,00 59.820,00 41.920,00 180.720,00
FOGGIA 64.540,00 239.610,00 88.340,00 392.490,00
LECCE 72.310,00 100.800,00 89.090,00 262.200,00
TARANTO 54.140,00 79.360,00 121.220,00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 666.000,00 666.000,00 1.665.000,00
Tabella 5
(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art.54 L.R.27/98)
* Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di Euro 1.665.000,00
_____________________________________________________
PROVINCIA Lett.A (20%) Lett.B (20%) Lett.C (30%) Lett.D (20%) Lett.E (10%) TOTALE
_____________________________________________________
BARI 114.974,00 114.974,00 172.461,00 114.974,00 57.487.00 574.870,00
BRINDISI 36.144,00 36.144,00 54.216,00 36.144,00 18.072.00 180.720,00
FOGGIA 78.498,00 78.498,00 117.747,00 78.498,00 39.249.00 392.490,00
LECCE 52.440,00 52.440,00 78.660,00 52.440,00 26.220.00 262.200,00
TARANTO 50.944,00 50.944,00 76.416,00 50.944,00 25.472.00 254.720,00
_____________________________________________________
TOTALE 333.000,00 333.000,00 499.500.00 333.000,00 166.500.00 1.665.000,00Lo stanziamento di cui alla lettera d) viene cos„ ripartito:
a) 50% per acquisto fauna di ripopolamento;
b) 50% per attrezzature dirette all'ambientamento della fauna.
Lo stanziamento di cui alle lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli ATC.
ACCESSO AGLI A.T.C.
Ai sensi della lett.c) del comma 16 dell'art.9 della L.R.27/98, sulla base dei Piani faunistici venatori provinciali recepiti dal Piano faunistico-venatorio regionale, il numero massimo dei cacciatori che può accedere in ogni ATC è il seguente:
_____________________________________________________
A.T.C. Superficie utile alla caccia Cacciatori ammissibili
_____________________________________________________
Provincia di Bari
AmbitoA"Murgiano" Ha 132.774 6.984
Ambito B "Dei Trulli e Grotte" Ha 121.110 6.371
Provincia di Brindisi
Ambito BR/A Ha 118.521 6.235
Provincia di Foggia
Ambito A Zona Nord Ha 237.071 12.470
Ambito B Zona Sud Ha 189.745 9.981
Provincia di Lecce
Ambito Nord Ha 94.380 4.965
Ambito Sud Ha 95.170 5.006
Provincia di Taranto
Ambito TA/A Ha 156.517 8.233La Regione stabilisce il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi dagli ATC di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art.14 della L.R.27/98 e che di seguito si riportano:
_____________________________________________________
A.T.C. Cacciatori Art.14 Art.14 Art. 14 Totali max posti
Ammissibili Comma 5 Comma 6 Comma 7 da assegnare art.14
_____________________________________________________
Provincia di Bari
AmbitoA"Murgiano" 6.984 279 140 140 559
Ambito B "Dei Trulli e Grotte" 6.371 255 127 127 509
Provincia di Brindisi
Ambito BR/A 6.235 249 125 125 499
Provincia di Foggia
Ambito A Zona Nord 12.470 499 249 249 997
Ambito B Zona Sud 9.981 399 200 200 799
Provincia di Lecce
Ambito Nord 4.965 199 99 99 397
Ambito Sud 5.006 200 100 100 400
Provincia di Taranto
Ambito TA/A 8.233 329 165 165 659
N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'istituzione di nuove aree destinate alla gestione privatistica della caccia. Resta inteso che il precitato contingente di cacciatori ammissibili potrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di nuove aree destinate alla gestione privatistica, successivamente alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e del presente Programma.Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art.14 della L.R.27/98 la Regione Puglia consente, in base alle disponibilit√ di ciascun ATC, una quota max del 10% del numero dei cacciatori ammissibili per ambito e per un massimo di venti giornate da destinare ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, limitatamente alla fauna migratoria. Il predetto beneficio è a titolo gratuito e la relativa attribuzione di posti sarà effettuata dai Comitati di Gestione, con le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento ATC.
La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in Euro 32,28 (Trentadue/28) per i cacciatori residenti in Puglia e Euro 64,56(Sessantaquattro/56) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16(cinque/16) per ogni giornata di caccia per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali.Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione
(ex comma 3 art.54)
Euro 185.000,00
a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98; del Piano faunistico venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) Totale Euro 37.000,00
b) 80% fondo di tutela Totale Euro 148.000,00Utilizzazione del fondo di tutela
Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano faunistico venatorio regionale.
Disposizioni finali
Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui ∂ vietato l'esercizio venatorio nonchè le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.
Gli Ambiti territoriali di caccia, previsti dal Piano faunistico venatorio regionale, sono di seguito riportati con i confini e le relative planimetrie.
PROVINCIA DI BARI
AMBITO "A" MURGIANO (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino, Molfetta,, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani) delimitato a:
N-O fiume Ofanto
N-E mare Adriatico
E SS.96 e 99
S limite di provincia matera/Potenza
AMBITO "B" DEI TRULLI
E DELLE GROTTE (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Castellana, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano,Sammichele, Sannicandro, Santeramo, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano) delimitato a:
N SS. 96 e 99
N-E mare Adriatico
S-E Provincia di Brindisi
S limite di provincia Matera/Taranto
PROVINCIA DI BRINDISI
Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.
PROVINCIA DI FOGGIA
Ambito territoriale di caccia -Zona "A"- Nord. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Chieuti, Serracapriola, S.Paolo di Civitate, Apricena, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San Severo, Rignano Garganico, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Lucera, Lesina, S:Marco in Lamis, S:Giovanni Rotondo(A-B), Sannicandro Garganico, Monte Sant'Angelo, Carpino, Cagnano Varano, Rodi garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Ischitella, Vico del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Volturino, Isole Tremiti, Carlantino, Celenza, S.Marco la Catola, Volturara, Motta Montecorvino, Alberona, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Faeto, Troia, Celle San Vito, Orsara di Puglia.
Ambito territoriali di caccia -Zona "B" Sud. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Bovino(A-B), Panni, Monteleone di Puglia, Candela, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Orta Nova, Zapponeta, Ascoli Satriano, Ordona, Stornara, Stornarella, Carapelle, Cerignola, San Ferdinando, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Foggia(A-B) Manfredonia(A-B), Rocchetta Sant'Antonio.
Confini Ambito "A" - Zona Nord
L'ambito "A" confina a Sud con la S.S. 89 che da Manfredonia conduce a Foggia, con il raccordo tangenziale che dallo svincolo per Foggia della S.S. 59 conduce alla S.S.16 che dalla tangenziale conduce all'innesto della S.S. 90 Foggia-Napoli fino al limite della Regione Campania.
Confini Ambito "B" - Zona Sud
L'Ambito "B" confina a Sud con la Regione Basilicata, dalla localit√ Canestrello alla confluenza delle Provinciali SP 83-91 e da quest'ultima con il confine territoriale della Provincia di Bari fino alle foci del Fiume Ofanto; confina ad Est con il Mare Adriatico; ad Ovest con i confini Regionali della Campania; a Nord in parte con il territorio dell'ambito "A" e in parte con il territorio del Parco Nazionale del Gargano.
PROVINCIA DI LECCE
Nord (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Squinzano, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Copertino, Nardš, Arnesano, Monteroni di Lecce, S.Pietro in Lama, Lequile, S.Cesario di Lecce, S.Donato di Lecce, Sternatia, Zollino, Martignano, Calimera, Melendugno, Vernole, Castr„ di Lecce, Lizzanello, Cavallino, Lecce, Carmiano, Caprarica di Lecce, Galatone, Galatina, Soleto, Martano.
Confini costituiti dalle Str. prov.li:
S.M. al Bagno (Nardò)
Galatone
Galatina
Soleto
Martano
Borgagne e S.Andrea di Melendugno.
Sud (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'OtranTo, Sogliano Cavour, Aradeo, Secl„, Neviano, Sannicola, Gallipoli, Alezio, Tuglie, Collepasso, Cutrofiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi, Giurdignano, Otranto, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Sanarica, Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Supersano, Taviano, Racale, Alliste, Melissano, Ugento, Taurisano, Ruffano, Miggiano, Specchia, Montesano Salentino, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patą, Salve, Morciano di Leuca, Presicce, Acquarica del Capo, Nociglia, Surano, Poggiardo, Ortelle, S.Cesarea T., Castro, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Matino, Spongano, Diso, Andrano, Casarano, Cursi.
PROVINCIA DI TARANTO
Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.Osservatorio Faunistico
La L.R. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.
I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati, da parte delle Province, all'Osservatorio Faunistico, che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi.
A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio, l'Osservatorio Faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.
La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle annate precedenti, anche se avvenute a campione, consente di programmare adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto riguarda la selvaggina migratoria in genere e quella acquatica.
In particolare, il prelievo venatorio di Tortora, Marzaiola, Combattente potrà interessare il periodo 1 settembre - 31 ottobre, della Quaglia, della Starna e della Pernice il periodo 1° settembre - 16 dicembre e quello della Gazza e del Fagiano il periodo 1° settembre - 16 gennaio periodi che rientrano nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla vigente normativa per il prelievo di tali specie.
Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso, ove autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con l'ausilio del cane da ferma per le quaglie. Per le sopracitate specie l'esercizio venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, gli invasi, lungo i canali alberati, le macchie, all'esterno del bosco. Per la Tortora è consentito anche negli oliveti da fermo. Resta inteso che dette limitazioni saranno operanti fino alla giornata precedente all'apertura della caccia generale.
Con riferimento e tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalit√ di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove il prelievo èprevisto, il carniere individuale per giornata consentito, il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma, che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente prelevabile e della anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio al 1 settembre.
Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R.27/98 art.31 commi 3 e 4.
In attuazione del presente Piano il Calendario Venatorio regionale definirà l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.

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