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Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 132
Pubblicato il 04 / 11 / 2004
     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 ottobre 2004, n. 1612 L.R. n. 16 del 25 agosto 2003.
Attuazione del regime del prelievo in deroga.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale n. 221/2002, ha emanato la legge n. 16 del 25.08.2003 che disciplina il prelievo in deroga previsto dalla Direttiva 79/409/CEE.
L'art. 5 comma 2 della suddetta legge regionale, prescrive che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, attuerà il regime di deroga di cui alla precitata normativa nel rispetto delle relative modalità e termini.
Per quanto su riportato, si rende urgente e necessario approvare l'allegato atto che disciplina il prelievo in deroga per l'annata 2004/2005 onde consentire, fra l'altro, la stampa della documentazione relativa, tenuto conto che la stagione per il prelievo avrà inizio il 24 ottobre 2004.
Si evidenzia altresì che sull'ipotesi di attuazione, anche per l'annata 2004/2005, del prelievo in deroga, il Settore Caccia e Pesca, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2003, ha chiesto apposito parere all'Osservatorio Faunistico di Bitetto, struttura tecnica regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della L.R. 16/03.
Il predetto atto, inoltre, è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio nella seduta del 08.10.2004.
In materia di ripartizione delle competenze l'art. 4, punto c) , della L.R. n. 7 del 4/02/97 sancisce che "gli atti a carattere normativo" spettano all'organo di direzione politica.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Il presente atto avente natura regolamentare non comporta adempimenti contabili.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;DELIBERA
- Di approvare l'ipotesi di provvedimento che disciplina il prelievo in deroga per l'annata 2004/2005, allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale, redatto dal Settore Caccia e Pesca sulla base del parere espresso dall'Osservatorio Faunistico Regionale e dal Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio - allegato A.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
- Di dare mandato all'Assessore all'Agricoltura - Settore Caccia e Pesca regionale di ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dall'attuazione della L.R. 16/2003 e dal presente provvedimento.
Il Segretario Il Presidente
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
L.R. n. 16 del 25.08.2003
PRELIEVO IN DEROGA

ANNATA 2004 - 2005


ALLEGATO "A"
PRELIEVO IN DEROGA
Annata 2004-2005Vista la L.R. n. 27 del 13/8/98 e successive modificazioni;
Visto il Piano Faunistico venatorio regionale 1999/2003 e relativa proroga;
Visto il Programma venatorio 2004/2005;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/3/97;
Visto il Calendario Venatorio 2004/2005;
Vista la L.R. n. 16 del 25/08/2003;
Vista la Direttiva 791409/CEE;
La Regione regolamenta l'esercizio del prelievo in deroga con il presente atto ai sensi della L.R. n. 16/2003 e della L.R. n. 27/98.
Il prelievo in deroga sul territorio della Regione Puglia é possibile attuarlo con i termini e le modalità specificate nel presente atto.Art. 1
Prelievo in deroga
Il prelievo in deroga è possibile effettuarlo dal 24 ottobre 2004 sino al 30 gennaio 2005.
Sono autorizzati al prelievo in deroga, per il fine di cui alla L.R. n. 16/2003, tutti i residenti in Regione titolari di licenza e documentazione di cui alla L.R. 27/98 nonché dell'apposito tesserino regionale di cui al successivo art. 5.Art. 2
Periodi, giorni e orari consentiti
Domenica 24 ottobre 2004 è il primo giorno utile per l'esercizio del prelievo in deroga; successivamente a tale data le giornate per il prelievo consentite sono tre settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì giornate di silenzio venatorio, sino al 12 dicembre 2004.
Dal 12 dicembre 2004 al 30 gennaio 2005 è consentito esercitare il prelievo limitatamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Il prelievo, delle specie di cui al presente atto, è consentito negli orari di cui all'art. 4 del Calendario venatorio 2004/2005, ad eccezione della specie Cormorano il cui prelievo è consentito dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.Art. 3
Specie oggetto del prelievo in deroga e relativo piano di abbattimento
Ai fini del prelievo in deroga è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie prelevabile dal 24 ottobre 2004 al 30 gennaio 2005:
Storno (Sturnus vulgaris), su tutto il territorio destinato alla caccia programmata ad eccezione dei boschi.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare n. 20 capi giornalieri per un limite massimo nella stagione di n. 200 capi per ogni titolare di licenza.
b) specie prelevabile dal 24 ottobre 2004 al 12 dicembre 2004:
Passero (Passer italiae), su tutto il territorio destinato alla caccia programmata ad eccezione dei boschi.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare n. 10 capi giornalieri per un limite massimo nella stagione di n. 50 capì per ogni titolare di licenza.
c) specie prelevabile dal 24 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004:
Cormorano (Phalacrocorax carbo) sul territorio destinato alla caccia programmata del Lago di Lesina, nel raggio di 300 metri dalla battigia del predetto luogo, e nelle A.F.V. "Terra Apulia" - Manfredonia e "F.lli Basile" - Lesina.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento fisso o temporaneo.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare n. 1 capo giornaliero per un limite massimo nella stagione di n. 2 capi per ogni titolare di licenza.
I predetti capi dì fauna prelevabili non devono considerarsi assommabili a quelli di cui all'art 6 del vigente Calendario venatorio.
Tutti i prelievi giornalieri delle suddette specie devono essere, obbligatoriamente, annotati sul tesserino regionale di cui al successivo art. 5.Art. 4
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per il prelievo in deroga sono quelli previsti dall'art. 32 della L.R. n. 27/98.Art. 5
Tesserino prelievo in deroga
Per l'esercizio del prelievo in deroga sul territorio della Regione Puglia è obbligatorio essere in possesso dell'apposito tesserino venatorio, di cui all'art. 10 del Calendario venatorio 2004-2004.
Il predetto tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni, entro e non oltre il 20 marzo 2005. La mancata consegna del tesserino, nei termini predetti, comporta l'esclusione del rilascio del tesserino relativo alla stagione successiva.
I Comuni sono tenuti ad inviare all'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, entro e non oltre il 30 marzo 2005, i tesserini ritirati relativi all'annata 2004-2005.
Ai residenti in Regione, in possesso del predetto, tesserino regionale è consentito l'esercizio del prelievo in deroga alle specie a cui all'art. 3 nell'A.T.C. di residenza.
Art. 6
Limitazioni e Divieti
Per quanto concerne le limitazioni e i divieti all'esercizio del prelievo in deroga si, fa espressamente riferimento alla L.R. n. 16/2003 ed alla L.R. n. 27/98 e successive modifiche.Art. 7
Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente atto è affidata ai soggetti di cui all'art.44 della L.R.27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti e i poteri di cui all'art.46 della stessa legge e nel rispetto del Regolamento Regionale n. 3/2000.Art. 8
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e dal regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.Art. 9
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme della L.R. n. 16 del 25.08.03 e della L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modifiche.
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Leo

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