![]() LA NATURA DI PUGLIA E BASILICATA |
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Articolo 1 1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva. Articolo 2 1. In considerazione dell'accertata necessità
di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all'itticoltura e
della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti,
è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal presente
articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie storno
(sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax
carbo) e taccola (corvus monedula). Articolo 3 1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino
venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Articolo 4 1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Osservatorio faunistico regionale o l'INFS, adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo. Articolo 5 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della
Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'agricoltura, trasmette
al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari
regionali ove nominato, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché
all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente
legge. Data a Bari, addì 25 agosto 2003
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