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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2003, n. 10
Bollettino Ufficiale Regionale Puglia
Bollettino Regionale n° 87 Pubblicato il 01 / 08 / 2003
"Istituzione del servizio volontario di vigilanza
ecologica"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le
seguenti specifiche finalità:
a) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
b) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio
naturale e dell'ambiente;
c) effettuare un costante monitoraggio e controllo del territorio al
fine di prevenire e accertare violazioni in materia ambientale;
d) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle
Autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere
ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l'istituzione di un
servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche
volontarie.
3. Sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, coloro
che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Province
o da associazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale) e superato l'esame finale ai sensi dell'articolo
4, sono nominati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 6.
Art. 2
(Organizzazione
della vigilanza ecologica volontaria)
1. Le GEV, nominate con le procedure indicate all'articolo
6, si strutturano in uno o più Raggruppamenti provinciali (RP)
o circondariali (RC) dotati di propri regolamenti di servizio; le guardie
ecologiche sono proposte e organizzate dalle associazioni di protezione
ambientale legalmente costituite e riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 349 del 1986, purchè iscritte nei registri
regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge regionale
16 marzo 1994, n. 11 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12. I
regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di Pubblica
sicurezza a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
2. Le GEV svolgono la propria attività nell'ambito dei programmi
predisposti dalle Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di
cui agli articoli 9 e 10.
3. I rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui appartengono
i Raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono i tramiti
mediante i quali le Province e gli enti o organismi pubblici, titolari
di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente,
intrattengono i rapporti con le GEV.
Art. 3
(Compiti e poteri delle GEV)
1. Le GEV:
a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con
particolare riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole
educazione ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione
in collaborazione con enti e istituzioni;
b) concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente, dell'igiene pubblica,
di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico;
c) accertano - nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 10
e nei limiti del presente articolo - violazioni: comportanti l'applicazione
di sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti
in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonchè
di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti
di pianificazione e attuazione;
d) collaborano con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza
in materia di:
1. inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale),
atmosferico, elettromagnetico e acustico;
2. smaltimento dei rifiuti;
3. uso di prodotti chimici in agricoltura, pozzi e cave;
4. escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;
5. protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della
pesca in acque marine e salmastre;
6. protezione della flora, dei prodotti del sottobosco, dei funghi e
dei tartufi;
7. tutela del patrimonio naturale e paesistico;
8. difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale,
segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità
del trasgressore. Nello svolgimento di tali compiti operano secondo
le direttive emanate dai predetti enti o organismi;
9. danno ambientale derivante dall'imbrattamento con vernici di edifici
e manufatti;
e) collaborano con le competenti Autorità nelle opere di soccorso
in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
2. L'atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è
chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali,
con riferimento all'articolo 3 e all'allegato "A" della presente
legge. In particolare, individua l'ambito normativo entro il quale la
guardia volontaria può esercitare la propria attività
e, di conseguenza, il potere di elevare contravvenzioni in ambiti specifici.
3. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'articolo 255 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione
di sanzioni pecuniarie - alle disposizioni statali e regionali in materia
ambientale, le GEV redigono il verbale con le modalità previste
dalle norme vigenti. Il verbale deve essere depositato nei termini di
legge, e comunque non oltre quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva
pertinenza, competente a emanare l'ordinanza/ingiunzione, o al Comune,
nel caso in cui il servizio di vigilanza sia espletato in ambito comunale,
cos„ come previsto dall'articolo 11. Il pagamento in misura ridotta
è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti
correnti postali.
4. Le GEV, nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in
virtš dell'ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di
pubblici ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia
amministrativa (articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni).
5. Nei casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti
alla vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono,
ove possibile, all'identificazione del trasgressore e redigono un rapporto
scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente,
secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.
6. I compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non previsti
dal presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione
sottoscritta tra l'ente pubblico titolare della funzione e le associazioni
di GEV, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1994.
7. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non
d√ luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro
ed ∂ prestato a titolo gratuito.
8. Il servizio di cui ai commi precedenti ∂ approvato e posto
sotto vigilanza dal Questore della Provincia nel cui territorio è
disimpegnato il servizio, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge
n. 1952 del 1935.
Art. 4
(Corsi di formazione e di aggiornamento)
1. La Giunta regionale, sentite le Province e i rappresentanti
delle associazioni di cui all'articolo 1, definisce le modalità
di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari
da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto
dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili
ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale.
2. I corsi possono essere organizzati dalle Province e dalle associazioni
ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero dell'ambiente,
a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio
regionale, e si concludono con un esame teorico-pratico, secondo quanto
stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, dinanzi a una
commissione costituita con le modalità di cui al comma 3.
3. La commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale,
è presieduta dall'Assessore provinciale all'ambiente o da un
funzionario competente in materia dallo stesso delegato ed è
composta da:
a) un esperto in legislazione in materia ambientale;
b) un esperto in discipline ecologiche e ambientali;
c) un esperto di settore designato dalla Regione;
d) il responsabile dei Raggruppamenti provinciali o circondariali presenti
nella provincia;
e) il responsabile dell'organo organizzatore;
f) un funzionario di pubblica sicurezza designato dal Prefetto.
Esercita le funzioni di segretario della commissione un impiegato della
Provincia.
4. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo
è stabilito il calendario d'esame.
5. La Giunta regionale, con lo stesso procedimento di cui al comma 1,
definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi
di aggiornamento per le GEV già in servizio.
Art. 5
(Guardie già in servizio)
1. Alle GEV nominate ai sensi delle leggi nazionali
vigenti e alle guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute a norma dell'articolo 13 della legge n. 349
del 1986, nominate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e iscritte
nei registri provinciali di cui al comma 9 del medesimo articolo, che
prestano attività alla data di entrata in vigore della presente
legge viene rinnovata ovvero riconosciuta la nomina senza obbligo di
frequenza ai corsi di formazione previsti dall'articolo 4; esse tuttavia
sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al comma
5 del citato articolo 4. Inoltre, per la conferma e la continuazione
del servizio volontario sono tenute a dimostrare, singolarmente o tramite
il rappresentante legale dell'associazione cui appartengono, l'avvenuto
espletamento degli obblighi procedurali e il possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 6.
Art. 6
(Nomina delle GEV)
1. La nomina a GEV è disposta nei confronti
di chi ha superato i corsi di cui all'articolo 4 con provvedimento della
Provincia competente per territorio.
2. La nomina di cui al comma 1, per la sua efficacia, ∂ subordinata:
a) al giuramento davanti al Sindaco del comune di residenza della guardia,
ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51;
b) al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 7
(Identificazione delle GEV)
1. Ogni GEV è munita di tesserino personale,
con apposita matricola, rilasciato dalla Provincia, conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale; nell'esercizio dei propri compiti,
la guardia é tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del
medesimo tesserino.
2. Nell'espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, a
indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza
da questa fornito. Il distintivo deve contenere:
a) l'emblema della provincia;
b) il nome della provincia;
c) il nome della regione;
d) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.
3. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a fornire alle Province lo schema del
distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni.
Lo schema del predetto distintivo è approvato dalla Giunta regionale
.Art. 8
(Sospensione e revoca
dell'incarico)
1. L'inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni
e dal regolamento provinciale autorizza la Provincia, sentiti i rappresentanti
del Raggruppamento provinciale o circondariale, a comunicare al Questore
l'irregolarità commessa dalla GEV o dalla squadra in servizio
e a sospenderla, con decreto, in attesa delle decisioni in merito adottate
dal Questore, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto legge n. 1952
del 1935. La sospensione dell'incarico, ed eventualmente la revoca,
pu essere disposta dalla Provincia anche nel caso di persistente accertata
inattività, nonchè⁄ per il venir meno dei necessari
requisiti di idoneità.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati dalla Provincia
al Questore, alla Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
Art. 9
(Compiti delle Province)
Le Province:
a) redigono i programmi di cui all'articolo 2, comma 2, d'intesa con
gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia
di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonchè con
le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali o circondariali delle
associazioni chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi
medesimi;
b) ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie
relative alle trasgressioni accertate;
c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di attivare le migliori
forme di collaborazione, anche promuovendo apposite convenzioni;
d) redigono e inviano alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun
anno, le relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente
dai Raggruppamenti provinciali o circondariali presenti nella provincia.
Essi sono tenuti a inviare la relazione sulle attività annuali
alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno;
e) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità
civile verso terzi per i danni causati dalle GEV nell'espletamento dell'incarico
- nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti
in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo
e all'articolo 10 - senza che quest'obbligo da parte delle Province
comporti responsabilità dirette di esse su eventuali danni cagionati
a terzi. I massimali di copertura dell'assicurazione devono essere i
minimi previsti dalla compagnia con la quale si stipula il contratto
di copertura del rischio. Le Associazioni ambientaliste possono integrare
liberamente la copertura assicurativa secondo le proprie esigenze e
a proprie spese;
f) mettono a disposizione dei Raggruppamenti provinciali e circondariali
delle GEV mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio,
nei limiti delle assegnazioni previste nei bilanci regionale e provinciale.
2. Nell'ambito della propria programmazione di salvaguardia del territorio
la Provincia predispone le convenzioni di cui all'articolo 3, comma
6 e le propone alla firma delle associazioni GEV.
Art. 10
(Attuazione dei programmi)
1. I programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 si attuano mediante convenzioni.
La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti
fra l'associazione cui il Raggruppamento provinciale o circondariale
appartiene e l'ente o organismo pubblico che si avvale dell'opera delle
GEV.
Art. 11
(I Comuni)
1. Nell'ambito della loro autonomia, i Comuni della
Regione Puglia possono dotarsi di GEV a condizione che siano state nominate,
svolgano servizio e siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo
quanto disposto dalla presente legge.
2. Ogni Provincia assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di
volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e delle
emergenze, da pattuirsi mediante accordi scritti da definirsi tra le
parti e perfezionati da una deliberazione consiliare.
3. Le Province sono tenute a curare l'iter istruttorio conseguente le
richieste dei singoli Comuni e ne assicurano l'assistenza procedurale.
4. Le GEV in servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti
del territorio loro assegnato.
5. Gli accertamenti delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c) e le eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito
comunale.
6. Gli introiti delle multe devono essere depositati su un apposito
capitolo e ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per
cento alla Regione Puglia, il 20 per cento alla Provincia di appartenenza
e il 70 per cento al Comune. Le percentuali si intendono al netto delle
spese di gestione.
7. Le somme nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente
dalla Regione, dalle Province e dai Comuni per attività inerenti
la salvaguardia dell'ambiente, riservando una congrua percentuale delle
stesse alla gestione del personale volontario di cui al presente articolo
e al suo attrezzamento.
8. Restano ferme le prerogative delle Province indicate negli articoli
precedenti e successivi della presente legge.
9. Le somme di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico
bancario entro 30 giorni dalla data della riscossione con la seguente
causale: "Introiti multe GEV del mese di x x x x x, Comune di x
x x x x".
Art. 12
(Doveri delle GEV)
1. Le GEV devono operare con prudenza, diligenza e
perizia e svolgere, le proprie funzioni con le modalità risultanti
dai programmi di lavoro predisposti dalle Province, nonchè dalle
convenzioni ai sensi degli articoli 9 e 10.
2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di
cui è incaricata, la GEV è obbligata a farne rapporto
secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si
avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela
dell'offeso.
3. Nell'espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere armate.
4. Alle GEV èvietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti
del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale nelle giornate
in cui espletano il loro servizio.
Art. 13
(Coordinamento regionale)
1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione
di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio di vigilanza ecologica.
2. In particolare la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività
e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle GEV, approvandone
il relativo regolamento organizzativo;
b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione
e degli esami;
c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all'articolo
10.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale,
entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del servizio
di vigilanza ecologica.
Art. 14
(Norme finanziarie)
1. La Regione devolve una quota pari al 75 per cento
delle proprie entrate, derivanti per infrazioni amministrative dai verbali
redatti dalle GEV di cui alla presente legge, il cui utilizzo è
subordinato all'effettivo introito, al fondo regionale speciale per
la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima. Ugualmente,
in favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto previsto
dai commi 5 e successivi dell'articolo 11.
2. Qualora il fondo regionale nell'anno in corso non venga impegnato
completamente, la parte restante sarà utilizzata l'anno successivo
entrando a far parte della somma indistinta del fondo medesimo.
3. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità
e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni
dei contributi ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la
vigilanza volontaria, nonchè le modalità di svolgimento
dei controlli da parte della Regione.
Art. 15
(Diritto d'informazione)
1. Le circolari e i pareri comunque espressi, posti in
essere da organi e uffici della Regione e da enti sub-regionali relativamente
alle materie di cui all'allegato A, e che risultino utili anche ai fini
dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle associazioni di
tutela ambientale che dispongono di proprie guardie ambientali giurate
nominate secondo le leggi in vigore.
Art. 16
(Norme di coordinamento,
transitorie e finali)
1. Qualora le normative regionali in vigore prevedano
tra gli organi con compiti di vigilanza o di tutela dell'ambiente personale
volontario appartenente alle associazioni di cui all'articolo 1, le
stesse devono essere applicate e interpretate in conformità della
presente legge.
2. Le norme regionali comunque in contrasto con quelle della presente
legge si intendono abrogate, ovvero - se di natura più generale
- disapplicate alla materia oggetto della presente legge.
3. Con riferimento alle associazioni, di cui all'articolo 1, iscritte
nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, per quanto
non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato
e dei regolamenti provinciali in materia di volontariato e di guardie
giurate.
4. Le modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle
associazioni ambientaliste di cui all'articolo 1 da parte della competente
Commissione consiliare permanente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 Luglio 2003
RAFFAELE FITTO
ALLEGATO A
Ambito normativo di intervento delle Guardie Giurate
Volontarie
delle Associazioni di tutela ambientale
(Guardie Ecologiche Volontarie)
Le Guardie giurate volontarie delle associazioni di tutela ambientale
possono esercitare
la propria attività di vigilanza nell'ambito delle seguenti norme:
Settore I - TERRITORIO e PAESAGGIO
Legge 29 giugno 1939, n. 1497: Protezione delle bellezze naturali.
Legge regionale 31 maggio 1980: Tutela del territorio (mod con: 11/81-
24/94 - 6/95- 20/01);
Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 11: Legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio.
Legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32: Tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Legge regionale 11 maggio 1990, n. 30: Norme transitorie di tutela delle
aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico. (mod con: 02/91
- 08/91 - 07/92 - 16/92 - 02/93 - 14/93 - 10/94 - 28/94 - 02/95 - 16/95
- 33/95 - 09/96 - 02/97 - 02/98 - 01/99 - 17/99 - 09/00).
Legge regionale 15 aprile 1992, n. 9: Interventi selvicolturali ammissibili
ai sensi della legge 8 agosto 1984 n. 431 e delle norme regionali attuative
in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (limitatamente ai beni ambientali
tutelati dal titolo II e ai beni culturali oggetto di delega di funzioni
amministrative alle Regioni): Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352
Legge regionale 12 aprile 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale.
Settore II - TUTELA della FAUNA SELVATICA e ATTIVITA'
VENATORIA
Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
D.M. 14 settembre 1993: Norme per l'importazione dall'estero di lepri
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento
recante attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminatura, nonchè della flora e della
fauna selvatica.
Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 27: Norme per la protezione della
fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunitico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attivit√ venatoria.
Settore III - TUTELA della FAUNA ITTICA e PESCA
Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486: Regolamento per la pesca fluviale
e lacuale.
Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604: Approvazione del testo unico
delle leggi sulla pesca.
Legge 14 luglio 1965, n. 963: Disciplina della pesca marittima.
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 64: Ripresa e sviluppo della molluschicoltura,
miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellimbranchi a sviluppo
naturale. Ecc. (mod con: 20/80 - 44/80 - 36/81)
Decreti provinciali sulla pesca.
Settore IV - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
E DI TUTELA DEGLI ANIMALI DAL MALTRATTAMENTO
Legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo.
Settore V - FLORA E FORESTE
Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126: Approvazione del regolamento
per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1023, n. 3267 concernente
il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani
Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto
di abbattimento di alberi di olivo.
Legge 9 ottobre 1967, n. 950: Sanzioni per i trasgressori delle norme
di polizia forestale.
Legge 1 marzo 1975, n. 47: Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi
Legge 16 dicembre 1985, n. 752: Normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo.
Legge 23 agosto 1993, n. 352: Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti
dalla legge n. 352/93.
Settore VI - NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
Legge 13 luglio 1966, n. 615: Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico.
Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 36: Interventi regionali in attuazione
dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento - Integrata e modificata dalla legge 24
dicembre 1979, n. 650
Legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24: Tutela e uso delle risorse
idriche e risanamento delle acque in Puglia.
Decreto legge 25 novembre 1985, n. 667: Provvedimenti urgenti per il
contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.
Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 30: Decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 Smaltimento del rifiuti. Norme integrative
e di prima attuazione.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/676/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio.
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471: Regolamento
recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza,
la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1992 n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni.
Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 11: Norme di indirizzo per il contenimento
e la riduzione dell'inquinamento acustico.
Legge regionale 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela
dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0Hz e 300
GHz.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge le GEV esercitano
le funzioni di vigilanza sulle eventuali modificazioni e integrazioni
che sono state nel frattempo apportate alle fonti normative elencate
nei settori del presente allegato A senza necessità aggiornamento
del medesimo.
NOTE
Il testo della Legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte
dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione
Informazione Studi e Ricerche - In attuazione dlela L.R. 13/94, nonchè
dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato
con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale dlela legge regionale.
Nota all'art. 1
La legge 8 luglio 1988, n. 349, recante "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è
pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
Nota all'art. 2
La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato"
è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
La legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, recante "Norme di attuazione
della legge-quadro sul volontariato" è (PRIVATE) pubblicata
nel B.U.R. n. 53 suppl. del 30/03/94.
La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, recante "Interventi per
la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
è pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 18.04.95.
Il R.D.L. 26 Settembre 1935, n. 1952, recante "Disciplina del servizio
delle guardie particolari giurate", convertito in legge con L.
19 marzo 1938, n. 508, è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre
1935, n. 272.
Note all'art. 3
Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi
di pubblica sicurezza" è pubblicato nel Supplemento alla
Gazz. Uff. 28 giugno 1940, n. 149. Si riporta l'art. 255:
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili
possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono
destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
Si riporta l'art. 5 della l.r. 11/94:
1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni
previste dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono
titoli di priorità:
a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività
oggetto della convenzione;
b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente
documentata;
c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività
oggetto della convenzione;
d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato
e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio
in cui deve essere svolta l'attività;
f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.
2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.
Nella prima parte devono essere indicati:
a) i parametri atti a definire l'attitudine e la capacità operativa
dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attività
oggetto della convenzione;
b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di
priorità nella scelta dell'organizzazione per la stipulazione
della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato
federate o comunque collegate;
c) le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti.
La seconda parte deve contenere:
a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione
di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività all'interno della struttura convenzionata;
b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle
spese;
c) la disciplina relativa all'affidamento di mezzi e strutture di proprietà
pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;
d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture
e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall'attività;
e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante
compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto
almeno tre offerte diverse;
f) le forme di verifica dlele prestazioni di controllo delle loro qualità,
nonchè le modalità di reciproca consultazione periodica.
3. L'ente pubblico contraente è tenuto ad effettuare controlli
circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che
gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità
della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e
religioso.
4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate
forme di pagmento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese,
nonchè eventuali contribuzioni e/o messa a disposizione di materiali,
attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entità
e alla durata del rapporto convenzionato.
Nota all'art. 5
La legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, recante "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunisticho-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria", è pubblicata nel BUR n. 83 del 26/08/1998.
Note all'art. 6
Il D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado", è pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo
unico dlele leggi di pubblica sicurezza", è pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. Si riporta l'art. 138:
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi
di leva;
3) sapere leggere e scrivere
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali
e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 527, e dal realtivo
regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del
Ministro dell'Interno. Si osservano, altresì, le disposizioni
degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo
unico.
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