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LEGGE REGIONALE
25 agosto 2003, n. 21
Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n¡ 100 Pubblicato il 01 / 09 / 2003
"Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche
della Puglia
"IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese
alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio
patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali
del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica
quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in
armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.
2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica,
la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonchè
la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività
.Art. 2
(Definizione di escursionismo)
1. Ai fini della presente legge, si intende con il
termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa
e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso
visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza
l'ausilio di mezzi a motore.
Art. 3
(Rete escursionistica pugliese)
1. Con la presente legge è costituita la Rete
escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l'insieme delle strade
tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorchè vicinali e interpoderali
che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di
cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.
2. E' inserita nella REP la viabilità che abbia una o più
delle seguenti caratteristiche:
a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali
di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche
e integrazioni;
b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale
e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale
tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15
dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi
(ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A",
"B", "C" e "D";
c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità
di cui alle lettere a) e b);
d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a
rete della viabilità escursionistica pugliese;
e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.
3. La REP si articola in viabilità:
a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito
territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti
brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;
b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento
di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari
di lunga percorrenza;
c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati
nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e successive modifiche
e integrazioni;
4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai
sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle
funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici
e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività
a essa pertinenti e correlate.
5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed
è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo
24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l'apposizione
di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta
alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 4
(Catasto della REP)
1. E' istituito il catasto della REP, suddiviso in
sezioni provinciali tenute dalle province.
2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto
della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità
montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 3 della l.r. 19/1997, approva con atto motivato in via
preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.
3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni
entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province,
dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza,
decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente
sentito il comitato di cui sopra.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel
caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti
di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede
d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno
ai legittimi proprietari nonchè ai titolari dei diritti reali,
ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata,
possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso
il provvedimento medesimo.
5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni
ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2,
decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento
nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto
della REP.
6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta
del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi
provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità
di cui all'articolo 7.
Art. 5
(Viabilità a uso privato)
1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto
della REP è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici
nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3,
comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di
manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati
all'articolo 7.
2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non
motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco,
non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e
non danneggino colture, attrezzature e manufatti.
Art. 6
(Sistemazione
e manutenzione della REP)
1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri
del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base
di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle
finalità della presente legge, può predisporre il programma
per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti
gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti
attuatori.
Art. 7
(Regolamento
di attuazione)
1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente
della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:
a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità
del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di
inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della
procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte
delle province;
d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta
la segnaletica della REP;
e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione
e all'adeguamento della segnaletica;
f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione
di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature
a essi correlati.
Art. 8
(Attuazione del programma)
1. Sulla base del programma e del relativo regolamento
attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:
a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione
della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi
e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri
enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;
b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione
della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi
e attrezzature;
c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione
della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi
e attrezzature;
d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni
singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della
viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.
2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per
le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP,
oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previe apposite convenzioni,
ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n.11,
le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile
operanti sul proprio territorio.
Art. 9)
(Interventi sulla REP)
1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni
intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti
salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica
nonchè dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli
interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.
2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi
dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi
da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del
diritto di proprietà e di altri diritti reali.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. L'entità della spesa per l'applicazione della
presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere
al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le
attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia"
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto
al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003.
2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge
di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 agosto 2003
RAFFAELE FITTO
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