| REGIONE PUGLIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 agosto 2004, n. 1293
CALENDARIO VENATORIO
Annata 2005/2006
Vista la L.R. n. 27 del 13/08/98;
Vista la L.R. n. 12 del 29/07/04;
Visto il Decreto - legge n. 7 del 31/01/05;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003 e relativa proroga
(DGR n. 975/04);
Visto il Programma venatorio 2005/2006;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/03/97;
Visto il Regolamento degli A.T.C.;
La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con
il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 33 della L.R. n.
27/98.
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia
programmata con i termini e le modalità specificate nel presente
calendario venatorio.
ART. 1 - Stagione venatoria
L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 18
settembre 2005 e termina il 29 gennaio 2006, per i residenti nella Regione
e per gli extraregionali in possesso di autorizzazioni annuali degli
A.T.C. pugliesi.
ART. 2 - Periodi, giorni e modi di caccia consentiti
Domenica 18 settembre 2005 è il primo giorno utile di caccia;
successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre
settimanali fisse: mercoledì, sabato e domenica, con esclusione
dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti
nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria,
limitatamente alla specie tortora e quaglia, nei giorni di sabato e
domenica 3, 4, 10 e 11 settembre.
Inoltre, nel mese novembre 2005 non è consentito esercitare l'attività
venatoria su tutto il territorio regionale nei giorni di mercoledì
2, 9, 16 e 23.
Nel periodo 16 novembre 2005 - 29 gennaio 2006 è vietato cacciare
negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di
2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente giornalmente
per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi
appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia, con apposito
atto, potrà eventualmente indicare le specie oggetto di prelievo
e relativo piano di abbattimento.
ART. 3 - Specie di selvaggina cacciabile
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari
di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sotto indicati:
a) specie cacciabili nei giorni di sabato e domenica 3, 4, 10 e 11 settembre:
Tortora e Quaglia, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo
i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno
dei boschi; da appostamento temporaneo, mentre, prevalentemente, con
il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita
anche negli uliveti da fermo;
b) specie cacciabili dal 18 settembre al 30 ottobre:
Tortora;
c) specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre:
Merlo, Allodola, Coniglio selvatico, Lepre comune, Quaglia e Starna;
d) specie cacciabile dal 18 settembre al 29 gennaio:
Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Moretta, Frullino,
Cornacchia grigia, Ghiandaia, Volpe, Canapiglia, Pavoncella, Alzavola,
Codone, Mestolone, Fischione, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Tordo
bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Gazza, Fagiano e Colombaccio;
e) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:
Cervo, Daino, Muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento
selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
f) specie cacciabili dal 3 ottobre al 29 gennaio:
Cinghiale.
Specie temporaneamente protette:
Capriolo, Coturnice, Combattente, Marzaiola e Pernice rossa.
ART. 4 - Orario di caccia
La caccia é consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino
al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita
fino a un'ora dopo il tramonto (art. 33 - comma 7- L.R. 27/98). La caccia
alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07.00 sino
al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto
di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori
preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento
temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto
di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del
cacciatore risulta scarica.
ART. 5 - Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.
32 della L.R. n. 27/98.
ART. 6 - Carniere consentito
In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per
ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
SELVAGGINA STANZIALE:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il
cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale
è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia
secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province;
SELVAGGINA MIGRATORIA:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi,
trampolieri e rallidi, tre beccacce, dieci quaglie, dieci tortore.
ART. 7 - Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica,
in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più
breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti
o altre autorità responsabili individuate dagli Enti medesimi,
i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di
prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.
8 della L.R. 27/98.
ART. 8 - Ambiti Territoriali di Caccia
Ai sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n.
12 del 29/07/04, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono
istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L'attività venatoria negli A.T.C. della Regione Puglia è
consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29/07/04.
ART. 9 - Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile
È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento
del selvatico, dal 18 settembre 2005 al 29 gennaio 2006. Mentre l'uso
dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla
terza domenica di settembre 2005 al 29 dicembre 2005.
Nel periodo compreso tra il 01/01/2006 e il 29/01/2006 l'uso del cane
da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla
Volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i
territori di caccia interessati e autorizzazione della Provincia territorialmente
competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni
di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al Cinghiale, con
cani da seguita, dal 2 novembre 2005 al 29 gennaio 2006 è
disciplinata dal relativo Regolamento della Provincia.L'allenamento
dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente
l'apertura della stagione venatoria negli A.T.C. in cui si é
autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza
abbattimento del selvatico, dal 1° agosto al 1° settembre 2005,
nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.
L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni
di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto
dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento
di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre
previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della
Provincia competente per territorio, sono consentite le prove sulla
fauna selvatica senza abbattimento, nelle zone di ripopolamento e cattura,
aziende faunistico-venatorie, zone demaniali, e con la chiusura dell'annata
venatoria, anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori
potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove
si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. l5 L.R. 27/98, previa
autorizzazione dell'Organo di. Gestione del territorio interessato e
della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 16 comma
5 del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata
in batteria della specie quaglia, fagiano, starna devono tenersi nelle
zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie,
con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere
tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata
in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati
in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti
al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare
cani da ferma dal l° febbraio al 31 marzo, ad eccezione dei territori
interessati da ripopolamento.
ART. 10 - Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è
obbligatorio l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di
esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei
limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite
il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti
documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi,
che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale
e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione
di cui all'art. 23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della
stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2006. La
mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal
rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio
della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana
del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica
dell'A.T.C. in cui intende cacciare.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare
sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile
sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina
stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare
i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente
per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati
all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla
Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2006 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad Euro
84,00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul C/C Postale n°
60225323, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari
-Tasse di concessione regionale" - Causale: "Tasse di concessione
venatoria regionale - codice 1102".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve
essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter
esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende
per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione
della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio
o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali
di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza.
Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici
giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute
dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette
ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio
della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi
alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici
mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio
della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti
attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio
della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia
durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione, è consentita l'attività
venatoria ai sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla
L.R. n. 12 del 29/07/04.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale,
è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria
nell'A.T.C. autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dalla
3° domenica di settembre.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi
giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra Provincia della
Regione è consentito l'esercizio venatorio dalla terza domenica
di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri
è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria
a partire dal 30 ottobre 2005. Relativamente ed esclusivamente per la
Provincia di Foggia, a partire dal 1° ottobre 2005, anzichè
dal 30 ottobre 2005.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi
annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non
possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del
4% (L.R. n. 12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in
ciascun A.T.C.
ART. 11 - Limitazioni e divieti
Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio
venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell'art. 33 punto 9) della predetta legge regionale, è
vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine
e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1
aprile - 30 luglio).
ART. 12 - Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è
affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni
ivi previste nonché con i compiti e i poteri di cui all'art.
46 della stessa legge e nel rispetto del Regolamento Regionale n. 3/2000.
ART. 13 - Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario
si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt.
48 e 49 della L.R. 27/98 e dal Regolamento Regionale A.T.C., con la
procedura di cui agli artt.5l e 52 della stessa legge.
ART. 14 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio
valgono le norme della L.R. n. 27 del 13/08/98 e successive modificazioni.
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