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Bollettino Ufficiale Regione Puglia

Bollettino Regionale n°101
Pubblicato il 12 / 08 / 2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2004, n. 1293

Calendario Venatorio regionale - annata 2004/2005.



L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

L'art.33 della L.R.n.27 del 13.08.'98, prescrive che la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la Commissione Consiliare permanente competente, approva il Calendario Venatorio regionale.

In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n.1/99 ha sancito che la podestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale.
Inoltre, la stessa G.R. nella seduta del 3.07.2000, ha deliberato l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale 1/99.

Pertanto, il parere della Commissione Consiliare permanente competente, di cui al citato art.33 della L.R. 27/98 deve intendersi superato in quanto ogni competenza del Consiglio Regionale e quindi delle Commissioni Consiliari in materia regolamentare spetta eclusivamente alla Giunta Regionale.

Fatta questa doverosa premessa, si rende urgente e necessario approvare il Calendario Venatorio regionale 2004/2005,onde consentire, fra l'altro, la stampa dei tesserini venatori regionali, considerata l'imminente apertura (1° settembre 2004) della stagione venatoria.

In ordine a quanto sopra è da evidenziare che sull'ipotesi di Calendario Venatorio regionale, redatto dal Settore Caccia e Pesca, la maggior parte delle Province e l'INFS non hanno fatto pervenire le relative proposte e/o pareri, per motivazioni diverse. Inoltre, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale è in fase di nuova nomina, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 29/98.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il Calendario Venatorio che si sottopone all'esame della Giunta Regionale è redatto sulla base di quello dell'annata precedente, ad eccezione delle modifiche apportate in conseguenza dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2004.

In materia di ripartizione delle competenze l'art. 4, punto c) , della L.R. n.7 del 4/02/97 sancisce che "gli atti a carattere normativo" spettano all'organo di direzione politica.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Il presente atto avente natura di pianificazione non comporta adempimenti contabili.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.


LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge


D E L I B E R A

- Di approvare l'ipotesi di Calendario Venatorio regionale 2004 - 2005, allegato con la lettera A) alla presente per farne parte integrante, predisposto dal Settore Caccia e Pesca sulla base di quello redatto per la passata annata;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
ALLEGATO A)



CALENDARIO VENATORIO

Annata 2004/2005



Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998;

Vista la L.R. n°31 del 04.12.2001;

Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004

Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003 e relativa proroga (DGR n. 975/04);

Visto il Programma venatorio 2004/2005;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Regolamento degli A.T.C.;

La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.


ART.1
Stagione venatoria

La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2004 e termina il 30 gennaio 2005 per i residenti nella Regione.
Per i non residenti in possesso di autorizzazioni annuali degli ATC, la stagione venatoria ha inizio la 3° domenica di settembre e termina il 30 gennaio 2005.
L'anticipazione dell'esercizio venatorio è riservato ai soli residenti nella Regione per quanto esplicitato dal Programma venatorio 2004/2005 al punto "Osservatorio Faunistico", che configura un adeguato piano faunistico-venatorio ai sensi del comma 8 dell'art. 33 della L.R. 27/98.

ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Mercoledì 1° settembre 2004 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio, sino al 12 dicembre 2004.
Dal 15 dicembre 2004 al 30 gennaio 2005 è consentito esercitare l'attività venatoria limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica, con esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Nel periodo 15 novembre 2004 - 30 gennaio 2005 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia, con apposito atto, indicherà le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.


ART. 3
Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) Specie cacciabili dal 1° settembre al 18 settembre: quaglia, tortora, marzaiola combattente, gazza, colombaccio, fagiano, starna e pernice rossa limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi; da appostamento temporaneo o fisso, quest'ultimo ove autorizzato per le specie acquatiche, mentre, prevalentemente, con il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti da fermo;
b) Specie cacciabili dal 19 settembre al 31 ottobre:
tortora, marzaiola, combattente;
c) Specie cacciabili dal 19 settembre al 12 dicembre:
quaglia, starna e pernice rossa;
d) Specie cacciabili dal 19 settembre al 29 dicembre:
merlo, allodola,coniglio selvatico e lepre comune;
e) Specie cacciabili dal 19 settembre al 12 gennaio:
gazza, fagiano e colombaccio;
f) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre:
cervo, daino, muflone, sulla base di specifici pianini abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
g) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 dicembre:
cinghiale;
h) Specie cacciabili dal 19 settembre al 30 gennaio:
germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, moretta, frullino, cornacchia grigia, ghiandaia, volpe, canapiglia, pavoncella, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Specie temporaneamente protette: capriolo e coturnice.


ART. 4
Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33 -comma 7- L.R. 27/98). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.


ART. 5
Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32 della L.R. 27/98.


ART. 6
Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanata dalle Province;
Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi, trampolieri e rallidi, tre beccacce, dieci quaglie,dieci tortore.

ART. 7
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo posibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.


ART. 8
Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.


ART.9
Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 1° settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Mentre, l'uso dei cani da seguito e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2004 al 29 dicembre 2004.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2005 ed il 30.01.2005 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC,per quanto concerne i territori di caccia interessati da autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 2 Ottobre al 29 Dicembre 2004 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 1° luglio al 25 agosto, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio, sono consentite le prove sulla fauna selvatica senza abbattimento, nelle zone di ripopolamento e cattura,aziende faunistico-venatorie, zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria, anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 L.R. 27/98, previa autorizzazione dell'organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistiche-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 1° febbraio al 31 marzo, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.


ART. 10
Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2005. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici ed i tesserini ritirati al termine della stagione venatoria.
Le province provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2005 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad Euro 65.00(sessantacinque/00), deve essere versata sul c/c postale n° 44035442, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari - Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle incorso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dalla 3° domenica di settembre.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla 3° domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 24 ottobre 2004.

ART. 11
Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 aprile - 30 luglio).


ART. 12
Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge e nel rispetto del regolamento regionale n. 3/2000.


ART.13
Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.


ART. 14
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.

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