L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria
espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore
Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
L'art.33 della L.R.n.27 del 13.08.'98, prescrive che la Giunta Regionale,
sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la Commissione
Consiliare permanente competente, approva il Calendario Venatorio regionale.
In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n.1/99 ha sancito
che la podestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta
Regionale.
Inoltre, la stessa G.R. nella seduta del 3.07.2000, ha deliberato l'immediata
attuabilità della precitata legge Costituzionale 1/99.
Pertanto, il parere della Commissione Consiliare permanente competente,
di cui al citato art.33 della L.R. 27/98 deve intendersi superato in
quanto ogni competenza del Consiglio Regionale e quindi delle Commissioni
Consiliari in materia regolamentare spetta eclusivamente alla Giunta
Regionale.
Fatta questa doverosa premessa, si rende urgente e necessario approvare
il Calendario Venatorio regionale 2004/2005,onde consentire, fra l'altro,
la stampa dei tesserini venatori regionali, considerata l'imminente
apertura (1° settembre 2004) della stagione venatoria.
In ordine a quanto sopra è da evidenziare che sull'ipotesi di Calendario
Venatorio regionale, redatto dal Settore Caccia e Pesca, la maggior
parte delle Province e l'INFS non hanno fatto pervenire le relative
proposte e/o pareri, per motivazioni diverse. Inoltre, il Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio regionale è in fase di nuova nomina, ai sensi e
per gli effetti del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 29/98.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il Calendario Venatorio che si
sottopone all'esame della Giunta Regionale è redatto sulla base di quello
dell'annata precedente, ad eccezione delle modifiche apportate in conseguenza
dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2004.
In materia di ripartizione delle competenze l'art. 4, punto c) , della
L.R. n.7 del 4/02/97 sancisce che "gli atti a carattere normativo" spettano
all'organo di direzione politica.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Il presente atto avente natura di pianificazione non comporta adempimenti
contabili.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento
dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
- Di approvare l'ipotesi di Calendario Venatorio regionale 2004 - 2005,
allegato con la lettera A) alla presente per farne parte integrante,
predisposto dal Settore Caccia e Pesca sulla base di quello redatto
per la passata annata;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
ALLEGATO A)
CALENDARIO VENATORIO
Annata 2004/2005
Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998;
Vista la L.R. n°31 del 04.12.2001;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003 e relativa proroga
(DGR n. 975/04);
Visto il Programma venatorio 2004/2005;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento degli A.T.C.;
La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario
venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98.
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata
con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.
ART.1
Stagione venatoria
La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2004 e termina il 30
gennaio 2005 per i residenti nella Regione.
Per i non residenti in possesso di autorizzazioni annuali degli ATC,
la stagione venatoria ha inizio la 3° domenica di settembre e termina
il 30 gennaio 2005.
L'anticipazione dell'esercizio venatorio è riservato ai soli residenti
nella Regione per quanto esplicitato dal Programma venatorio 2004/2005
al punto "Osservatorio Faunistico", che configura un adeguato piano
faunistico-venatorio ai sensi del comma 8 dell'art. 33 della L.R. 27/98.
ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti
Mercoledì 1° settembre 2004 è il primo giorno utile di caccia; successivamente
a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali a
scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì,
giornate di silenzio venatorio, sino al 12 dicembre 2004.
Dal 15 dicembre 2004 al 30 gennaio 2005 è consentito esercitare l'attività
venatoria limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica, con
esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Nel periodo 15 novembre 2004 - 30 gennaio 2005 è vietato cacciare negli
uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia
agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti
temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia, con apposito atto, indicherà
le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.
ART. 3
Specie di selvaggina cacciabile
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto
indicati:
a) Specie cacciabili dal 1° settembre al 18 settembre: quaglia, tortora,
marzaiola combattente, gazza, colombaccio, fagiano, starna e pernice
rossa limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua,
i laghi, gli stagni, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno
dei boschi; da appostamento temporaneo o fisso, quest'ultimo ove autorizzato
per le specie acquatiche, mentre, prevalentemente, con il cane da ferma
per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti
da fermo;
b) Specie cacciabili dal 19 settembre al 31 ottobre:
tortora, marzaiola, combattente;
c) Specie cacciabili dal 19 settembre al 12 dicembre:
quaglia, starna e pernice rossa;
d) Specie cacciabili dal 19 settembre al 29 dicembre:
merlo, allodola,coniglio selvatico e lepre comune;
e) Specie cacciabili dal 19 settembre al 12 gennaio:
gazza, fagiano e colombaccio;
f) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre:
cervo, daino, muflone, sulla base di specifici pianini abbattimento
selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
g) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 dicembre:
cinghiale;
h) Specie cacciabili dal 19 settembre al 30 gennaio:
germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, moretta, frullino,
cornacchia grigia, ghiandaia, volpe, canapiglia, pavoncella, codone,
mestolone, fischione, moriglione, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio,
tordo sassello e cesena.
Specie temporaneamente protette: capriolo e coturnice.
ART. 4
Orario di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad
un'ora dopo il tramonto (art.33 -comma 7- L.R. 27/98). Non costituisce
esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario
consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio
o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che
l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto
di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del
cacciatore risulta scarica.
ART. 5
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32
della L.R. 27/98.
ART. 6
Carniere consentito
In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni
titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il
cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito
l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale
regolamento emanata dalle Province;
Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi,
trampolieri e rallidi, tre beccacce, dieci quaglie,dieci tortore.
ART. 7
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica,
in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo
posibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre
autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno
al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna
selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.
ART. 8
Ambiti Territoriali di Caccia
Ai sensi della L.R. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del
29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti
e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei
termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
ART.9
Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile
E' consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del
selvatico, dal 1° settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Mentre, l'uso dei
cani da seguito e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza
domenica di settembre 2004 al 29 dicembre 2004.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2005 ed il 30.01.2005 l'uso del cane
da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe
in battuta, previo nulla osta dell'ATC,per quanto concerne i territori
di caccia interessati da autorizzazione della Provincia territorialmente
competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni
di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani
da seguita, dal 2 Ottobre al 29 Dicembre 2004 è disciplinata dal relativo
regolamento della Provincia. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita,
da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione
venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria,
è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 1° luglio al 25 agosto,
nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.
L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì
e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello
nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite
nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo
di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio,
sono consentite le prove sulla fauna selvatica senza abbattimento, nelle
zone di ripopolamento e cattura,aziende faunistico-venatorie, zone demaniali
e con la chiusura dell'annata venatoria, anche negli ATC, eccetto i
mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori
potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove
si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 L.R. 27/98, previa
autorizzazione dell'organo di gestione del territorio interessato e
della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 16, comma
5, del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata
in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle
zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistiche-venatorie,
con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte
le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata
in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati
in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti
al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da
ferma dal 1° febbraio al 31 marzo, ad eccezione dei territori interessati
da ripopolamento.
ART. 10
Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio
l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di
esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei
limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite
il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti
documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi,
che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale
e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione
di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della
stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2005. La
mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal
rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio
della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana
del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell'
ATC in cui intende cacciare.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare
sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile
sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina
stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare
i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente
per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici
ed i tesserini ritirati al termine della stagione venatoria.
Le province provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati
all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla
Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2005 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad Euro
65.00(sessantacinque/00), deve essere versata sul c/c postale n° 44035442,
intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari - Tasse di concessione
regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere
corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare
l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende
per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione
della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio
o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali
di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza.
Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici
giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute
dell'anno precedente al fine di esibirle incorso di controllo; dette
ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio
della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi
alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma
sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della
licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti
attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio
della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria
ai sensi della L.R. n. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12
del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale,
è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC
autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dalla 3° domenica
di settembre.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi
giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della
Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla 3° domenica
di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri
è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria
a partire dal 24 ottobre 2004.
ART.
11
Limitazioni e divieti
Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio
venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato
esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline
carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 aprile - 30 luglio).
ART. 12
Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata
ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi
previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa
legge e nel rispetto del regolamento regionale n. 3/2000.
ART.13
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario
si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt.
48 e 49della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura
di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.
ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio,
valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.