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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22luglio 2003, n.1081
Calendario Venatorio regionale 2003/2004.

Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 85
Pubblicato il 30 / 07 / 2003
     

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
L'art.33 della L.R. n. 27 del 13/08/98 prescrive che la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la Commissione Consiliare permanente competente, approva il Calendario venatorio regionale.
In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale.
Inoltre, con disposizione della G.R. del 3/7/2000 è stato deliberato che la citata legge Costituzionale 1/99 è immediatamente attuabile.
Pertanto, il parere della Commissione Consiliare permanente competente, di cui al citato art.33 della L.R.27/98 deve intendersi superato in quanto ogni competenza del Consiglio Regionale e quindi delle Commissioni Consiliari in materia regolamentare spetta esclusivamente alla Giunta Regionale.
Pertanto, si rende urgente e necessario approvare il Calendario venatorio regionale 2003/2004, onde consentire, fra l'altro, la stampa dei tesserini venatori regionali, tenuto conto che la stagione venatoria si aprirà il 1 settembre 2003.
In ordine a quanto sopra è da evidenziare che sull'ipotesi di Calendario Venatorio regionale, redatto dal Settore Caccia e Pesca e predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato Tecnico Venatorio regionale, è stato sentito l'INFS (art. 33 - comma 2della L.R. 27/98).
Il Calendario venatorio che si sottopone all'esame della Giunta Regionale è conforme alle modifiche ed integrazioni formulate dal Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, visti i pareri espressi dalle Province e dall'INFS.
In materia di ripartizione delle competenze, l'art.4 punto c) della L.R. 4/2/97 n°7 sancisce che "gli atti a carattere normativo" spettano all'organo di direzione politica.COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Il presente atto avente natura regolamentare non comporta adempimenti contabili.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi di leggeDELIBERA
di approvare l'ipotesi di Calendario venatorio regionale 2003/2004, allegato alla presente per formarne parte integrante, redatto dal Settore Caccia e Pesca sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico regionale faunistico venatorio - allegato A;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Il Presidente
della Giunta Regionale della Giunta Regionale
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
CALENDARIO VENATORIO


Annata 2003/2004


ALLEGATO "A"CALENDARIO VENATORIO
Annata 2003/2004

Vista la L.R. n° 27 del 13/8/98;
Vista la L.R. n. 31 del 04/12/01
Visto il Piano Faunistico venatorio regionale 1999/2003;
Visto il Programma venatorio 2003/2004;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/3/97
Visto il Regolamento degli A.T.C.La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R.n0 27/98.
Il territorio della Regione Puglia é sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.ART. 1
Stagione venatoria
La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004 per i residenti nella Regione.
Per i non residenti in possesso di autorizzazioni annuali degli ATC, la stagione venatoria ha inizio la 3ª domenica di settembre e termina il 31 gennaio 2004.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma per i cacciatori extraregionali nativi e possessori di fondi agricoli in Regione titolari di autorizzazioni A.T.C. di cui all'art. 14 comma 5 L.R. 27/98 la stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004.
L'anticipazione dell'esercizio venatorio è riservato ai soli residenti ed agli extraregionali nativi e possessori di fondi agricoli nella Regione per quanto esplicitato dal Programma venatorio 2003/2004 al punto "Osservatorio Faunistico", che configura un adeguato piano faunistico-venatorio ai sensi del comma 8 dell'art.33 della L.R.27/98.
ART. 2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti
Lunedi 1° settembre 2003 è primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedi e venerdi giornate di silenzio venatorio, sino al 14 dicembre 2003.
Dal 15 dicembre 2003 al 31 gennaio è consentito esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Nel periodo 15 novembre 2003 -31 gennaio 2004 è vietato cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di n.2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia con apposito atto indicherà le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.ART. 3
Specie di selvaggina cacciabile
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dal 1° settembre al 20 settembre
Quaglia, Tortora,Marzaiola, Combattente,Gazza, Colombaccio, Fagiano, Starna e Pernice rossa limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua,.i laghi, gli stagni, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi; da appostamento temporaneo o fisso, quest'ultimo ove autorizzato per le specie acquatiche, mentre,prevalentemente, con il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli oliveti da fermo;
b) specie cacciabili dal 21 Settembre al 30 Ottobre:
Tortora, Marzaiola, Combattente;
c) specie cacciabili dal 21 settembre al 11 dicembre:
Quaglia, Starna e Pernice rossa;
d) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre:
Merlo, Allodola, Coniglio selvatico e Lepre Comune;
e) specie cacciabile dal 21 settembre al 11 gennaio:
Gazza, Fagiano e Colombaccio;
f) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: Cervo, Daino, Muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
g) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre: cinghiale;
h) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio:
Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua. Porciglione, Moretta, Frullino, Cornacchia grigia, Ghiandaia Volpe e Canapiglia, Pavoncella, Alzavola, Codone, Mestolone, Fischione, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Tordo Bottaccio,Tordo Sassello e Cesena.
Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice.
Art. 4
Orario di caccia
La caccia é consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto (art.33 -comma 7- L.R. 27/98). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.Art. 5
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall art.32 della L.R.n.27/98.ART. 6
Carniere consentito
In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
- SELVAGGINA STANZIALE:
n° 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non puà superare un capo annuale; per il, cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province;
- SELVAGGINA MIGRATORIA:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi, tre beccacce, dieci quaglie, dieci tortore.ART. 7
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R.27/98.
Art.. 8
Ambiti Territoriali di Caccia
Ai sensi della L.R. 27/98 - art. 14 comma 1 e 2 ed in attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003 Titolo I - Parte I comma 3, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) istituiti sono i seguenti:
Provincia di Bari
AMBITO "A" MURGIANO vedi allegato n. 1
AMBITO "B" DEI TRULLI E DELLE GROTTE vedi allegato n. 2
Provincia di Brindisi
AMBITO "BR/A" vedi allegato n. 3
Provincia di Foggia
AMBITO "A" Zona Nord vedi allegato n. 4
AMBITO "B" Zona Sud vedi allegato n. 5
Provincia di Lecce
AMBITO "Sud" vedi allegato n. 6
AMBITO "Nord" vedi allegato n. 7
Provincia di Taranto
AMBITO "A" vedi allegato n. 8ART. 9
Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile
E' consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 1° settembre 2003 al 31 gennaio 2004. L'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2003 al 31 dicembre 2003. Nel periodo compreso tra il 1/1/2004 e il 31/1/2004 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla Volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledi e domenica; invece per la caccia al Cinghiale nei giorni consentiti fino al 31 dicembre 2003.
L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria e limitatamente negli A.T.C. in cui si é in possesso di autorizzazione all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 2 luglio al 25 agosto, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedi e venerdi. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio, sono consentite le prove sulla fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, zone demaniali, e con la chiusura dell'annata venatoria, anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio. Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art.l5 L.R.27/98, previa autorizzazione dell'organo di. gestione del territorio interessato ed autorizzazione della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art.16 comma 5 del Piano Faunistico venatorio Regionale. Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie Quaglia, Fagiano, Starna devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di civieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal l° febbraio al 31 marzo, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.Art. 10
Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è distribuito gratuitamente dalla Provincia tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) attestazione dei versamenti delle vigetiti tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R.27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione del rilascio del nuovo.
Il titolare deve annotare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché la sigla automobilistica del luogo di caccia prescelto e crocesegnare se è in Regione o fùori Regione.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici e i tesserini ritirati al termine della stagione venatona.
Le Province provvederenno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2004 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari a Euro 65.00(sessantacinque/00), deve essere versata sul C/C n° 287706, intestato a "Regione Pugli a- Servizio Tesoreria - Bari-Tasse di concessione regionale" - Causale: "Tasse di concessione venatoria regionale".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi all.a scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, alla fauna migratoria e a quella stanziale, nell'A.T.C. o negli A.T.C. in cui ha versato il contributo di partecipazione.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria e per un massimo di 25 giornate, a partire dalla 3ª domenica di settembre ad eccezione di quelli nativi e proprietari di fondi agricoli nella Regione Puglia che potranno esercitare l'attività venatoria dal 1° settembre 2003.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria, a partire dalla 3ª domenica di settembre. Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 20 ottobre 2003.
Ai cacciatori residenti in Regione fruitori delle 20 giornate gratuite, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale degli A.T.C., è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria, a partire dalla 3ª domenica di settembre.
Ai sensi del citato art.6 del regolamento regionale A.T.C. i cacciatori per la fruizione delle 20 giornate gratuite alla migratoria, con un massimo di 10 giornate negli ATC di ogni singola provincia, dovranno dimostrare di aver versato il contributo di partecipazione al proprio ATC di residenza o a quello scelto prioritariamente nella Regione. Le autorizzazioni saranno rilasciate secondo le disponibilità di ciascun ATC e le istanze devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a partire dal 1° settembre e almeno 15 giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto indicando il mese e i giorni prescelti (max 5 giorni per ogni mese nella stessa provincia). Nell'istanza l'interessato potrà indicare giornate alternative a quelle richieste.
Le trascrìzioni sul tesserino venatorio regionale serviranno in fase di controllo da parte della vigilanza e di riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori autorizzazioni. L'autorizzazione è subordinata all'esibizione della regolarità della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle.20 giornate assegnate. Ogni ATC potrà aumentare il plafond del 10% con eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei cacciatori ammissibili per ogni singolo ATC.Art. 11
Limitazioni e divieti
Per quanto concerne le limitazioni e i divieti all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R.27/98.
Ai sensi dell'art. 33 punto 9 della predetta legge regionale è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 aprile - 30 luglio).ART. 12
Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art.44 della L.R.27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti e i poteri di cui all'art.46 della stessa legge.ART. 13
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt.48 e 49 della L.R.27/98 e dal regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt.5l e 52 della stessa legge.ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio valgono le norme della L.R.n°27 del 13/8/98.

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