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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003,
n. 1529
Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n 118 Pubblicato il 16 / 10 / 2003
L.R. n. 16 del 25 agosto 2003. Attuazione del regime del prelievo in deroga.
Assente l'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia
e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e
confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto
segue l'Ass. Ruocco:La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa
statale n. 221/2002, ha emanato la legge n. 16 del 25/08/03 che disciplina
il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE.
L'art. 5 comma 2 della suddetta L.R. prescrive che la Giunta Regionale,
con proprio provvedimento, attuer√ il regime di deroga di cui
alla precitata normativa nel rispetto delle relative modalità
e termini.
E' da evidenziare che la Legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che
la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della
Giunta Regionale, che, con disposizione del 3/7/2000, ha deliberato
l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale.
Per quanto su riportato, si rende urgente e necessario approvare l'allegato
atto che disciplina il prelievo in deroga per l'annata 2003/2004, onde
consentire, fra l'altro, la stampa dei relativi tesserini regionali,
tenuto conto che la stagione per il prelievo avrà inizio il 19
ottobre 2003.
In ordine a quanto sopra è da evidenziare che sull'ipotesi di
atto che disciplina il prelievo in deroga, redatto dal Settore Caccia
e Pesca sulla base delle indicazioni di cui alla L.R. n. 16/2003, è
stato chiesto apposito parere all'INFS.
Il predetto atto da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, è
conforme alle modifiche ed integrazioni formulate dal Comitato tecnico
faunistico venatorio regionale nella seduta del 23/09/03 visto il parere
espresso dall'INFS.
In materia di ripartizione delle competenze, l'art.4 punto c) della
L.R. 4/2/97 n¡ 7 sancisce che "gli atti a carattere normativo"
spettano all'organo di direzione politica.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
il presente atto avente natura regolamentare non comporta adempimenti
contabili,
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.LA
GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento
dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- Di approvare l'ipotesi di atto che disciplina il prelievo in deroga
per l'annata 2003/2004, allegato alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale, redatto dal Settore Caccia e Pesca sulla base del parere
espresso dall'INFS e dal Comitato tecnico regionale faunistico venatorio
- allegato A.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
- Di dare mandato all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Caccia e
Pesca regionale di ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dall'attuazione
della L.R. 16/2003 e dal presente provvedimento.
Il Presidente
della Giunta Regionale
Dott. Raffaele FittoL.R. N. 16 DEL 25/08/2003
PRELIEVO IN DEROGA
Annata 2003/2004
ALLEGATO "A"
PRELIEVO IN DEROGA
Annata 2003/2004Vista la L.R. n 27 del 13/8/98;
Visto il Piano Faunistico venatorio regionale 1999/2003;
Visto il Programma venatorio 2003/2004;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministri del 21/3/97
Visto il Calendario Venatorio 2003/2004;
Vista la L.R. n. 16 del 25/08/2003;
Vista la Direttiva 79/409/CEE
La Regione regolamenta l'esercizio del prelievo in deroga con il presente
atto ai sensi della L.R. n. 16/2003 e della L.R. n. 27/98.
Il prelievo in deroga sul territorio della Regione Puglia è possibile
attuarlo con i termini e le modalità specificate nel presente
atto.
ART. 1
Prelievo in deroga
Il prelievo in deroga è possibile effettuarlo
dal 19 ottobre 2003 sino al 31 gennaio 2004.
Sono autorizzati al prelievo in deroga, per il fine di cui alla L.R.
n. 16/2003, tutti i residenti in Regione titolari di licenza e documentazione
di cui alla L.R. 27/98 nonché dell'apposito tesserino regionale
di cui al successivo art. 5.
ART. 2
Periodi, giorni e orari consentiti
Domenica 19 ottobre 2003 è primo giorno utile
per l'esercizio del prelievo in deroga; successivamente a tale data
le giornate per il prelievo consentite sono tre settimanali a scelta
del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì
giornate di silenzio venatorio, sino al 14 dicembre 2003.
Dal 15 dicembre 2003 al 31 gennaio 2004 è consentito esercitare
il prelievo limitatamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica,
con esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Il prelievo, delle specie di cui al presente atto, è consentito
negli orari di cui all'art. 4 del Calendario venatorio 2003/2004, ad
eccezione della specie Cormorano il cui prelievo è consentito
dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.
ART. 3
Specie oggetto del prelievo in deroga e relativo piano di abbattimento
Ai fini del prelievo in deroga è consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie
e per i periodi sottoindicati:
a) specie prelevabile dal 19 ottobre 2003 al 31 gennaio 2004:
Storno (Sturnus vulgaris), su tutto il territorio destinato
alla caccia programmata ad eccezione dei boschi.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento
fisso o temporaneo.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare
n. 20 capi giornalieri per un limite massimo nella stagione di n. 200
capi per ogni titolare di licenza.
b) specie prelevabile dal 19 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003:
Passero (Passer italiae), su tutto il territorio destinato
alla caccia programmata ad eccezione dei boschi.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento
fisso o temporaneo.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare
n. 10 capi giornalieri per un limite massimo nella stagione di n. 50
capi per ogni titolare di licenza.
c) specie prelevabile dal 19 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003:
Cormorano (Phalacrocorax carbo) sul territorio destinato
alla caccia programmata del Lago di Lesina, nel raggio di 300 metri
dalla battigia del predetto luogo, e nelle A.F.V. "Terra Apuliae"
- Manfredonia e "F.lli Basile" - Lesina.
Il prelievo della specie può essere effettuato da appostamento
fisso o temporaneo.
Per quanto attiene il piano di abbattimento è consentito prelevare
n. 1 capo giornaliero per un limite massimo nella stagione di n. 2 capi
per ogni titolare di licenza.
I predetti capi di fauna prelevabili non devono considerarsi assommabili
a quelli di cui all'art. 6 del vigente Calendario venatorio.
Art. 4
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per il prelievo in deroga sono quelli
previsti dall'art. 32 della L.R. n. 27/98.
Art. 5
Tesserino prelievo in deroga
Per l'esercizio del prelievo in deroga sul territorio
della Regione Puglia è obbligatorio essere in possesso di un
apposito tesserino regionale.
Detto tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare
di esercitare il prelievo in deroga unicamente sul territorio regionale,
è distribuito gratuitamente dalla Provincia tramite il Comune
in cui risiede il richiedente, previa esibizione del tesserino venatorio
regionale di cui all'art. 10 del Calendario venatorio 2003/2004.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni, entro e non oltre il
10 marzo 2004. La mancata consegna del tesserino, nei termini predetti,
comporta l'esclusione del rilascio del tesserino relativo alla stagione
successiva.
Il titolare deve annotare in modo indelebile, prima dell'inizio della
giornata di prelievo, la data nell'apposito spazio della settimana e
del mese di riferimento, la sigla automobilistica della Provincia interessata
dal prelievo nonchè la sigla dell'A.T.C. in cui si è autorizzato.
Per quanto riguarda la fauna prelevata, il titolare, inoltre, deve segnare
i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di prelievo.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico
di Bitetto l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
Copia di tale elenco deve essere inviato, per conoscenza, alla Provincia
territorialmente competente.
I Comuni, altresì, sono tenuti a inviare all'Osservatorio faunistico
regionale di Bitetto, entro e non oltre il 20 marzo 2004, i tesserini
ritirati relativi all'annata 2003/2004.
Ai residenti in Regione, in possesso del predetto tesserino regionale
è consentito l'esercizio del prelievo in deroga alle specie di
cui all'art. 3 nell'A.T.C. o negli A.T.C. in cui hanno versato il contributo
di partecipazione.
Art. 6
Limitazioni e divieti
Per quanto concerne le limitazioni e i divieti all'esercizio
del prelievo in deroga si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98.
e alla L.R. n. 16/2003.
ART. 7
Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente atto è
affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni
ivi previste nonchè con i compiti e i poteri di cui all'art.
46 della stessa legge.
ART. 8
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel
presente atto si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste
dagli artt.48 e 49 della L.R. 27/98 e dal regolamento regionale A.T.C.,
con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.
ART. 9
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente
atto valgono le norme della L.R. n. 27 del 13/8/98 e della L.R. n. 16
del 25/08/03.
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