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REGOLAMENTO REGIONALE 25 SETTEMBRE 2003 N.11
Bollettino Ufficiale Regionale Puglia
Bollettino Regionale n° 110
Pubblicato il 25 / 09 / 2003
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare,
per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per
la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.
ILPRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n.27 art.16 del 13/08/1998 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle
risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria".
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1386 del 04 settembre 2003 con
la quale si approva il " Regolamento Regionale per l'allevamenti
e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo
ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento.
Allevamenti dei cani da caccia.
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.EMANAIl
seguente Regolamento:
Art. 1
(Generalità)
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art.
16 comma 1 L.R. 27/98 disciplina:
a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;
b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento,
attività cinofila e richiami per la caccia da appostamento consentito;
c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche
ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;
d) Gli allevamenti dei cani da caccia.
2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di
concessione regionale di cui all'art. 53 comma 9 L.R.27/98.
3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione
previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo aver
constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno
durata quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve
inoltrare domanda di riconferma.
4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia
competente per territorio.
5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie
vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e all'obbligo
di adottare misure per garantire il benessere degli animali giusto quanto
previsto dalla relativa legislazione, fermo restante gli adempimenti
fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.
6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui
ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi
almeno due volte l'anno.
7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche
a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della
Provincia competente, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione
ove prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della
fauna con l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 2
(Allevamenti di fauna a scopo alimentare)
1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:
a) Ungulati (Artiodactyla)
b) Lepri
c) Galliformi
d) Anatidi
2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo
alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta per
gli uccelli
3) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o
ingresso dall'esterno, mediante interramento o curvatura della rete
alla base verso l'esterno;
b) Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza
di più specie allevate;
c) Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.
Art. 3
(Istituzione)
1) La richiesta di autorizzazione all'allevamento di fauna delle specie
selvatiche di cui all'art.2, va indirizzata alla Regione Puglia Assessorato
all'Agricoltura -Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente competente
- ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere presentata
la seguente documentazione:
a) Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e planimetria
dell'allevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevata,
strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 comma
3, tecniche di allevamento e cattura;
b) Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti
riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta cessione dei soggetti
riproduttori;
c) Certificazione del servizio veterinario dell'USL competente sull'idoneità
igienico-sanitaria del terreno e dell'eventuali strutture preesistenti
interessate dall'impianto di allevamento;
d) Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o
commerciale.
2) Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad essere in regola fiscalmente,
dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente
dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a
partire dal carico di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti,
quelli giacenti e quelli deceduti. Su detto registro dovranno essere
segnalati i vari controlli avuti durante l'arco dell'anno, sia sanitari
che di vigilanza, da parte della Provincia.
3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà apporre all'ingresso
dell'allevamento la dicitura: "Allevamento di Fauna delle specie
selvatiche autorizzato a scopo alimentare".
4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito
un'Anagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dell'art.
1 comma 1. Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma
2, la Provincia assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento,
una lettera corrispondente alle finalità perseguite:
Alimentare
Ripopolamento e/o Reintroduzione e/o Attività Cinofila e/o Richiami
Vivi per la caccia da appostamento
Ornamentale e/o Amatoriale
Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000
Sigla della Provincia in cui è ubicato l'allevamento
Lettera corrispondente alle finalità dell'allevamento
Numerazione generale progressiva dell'allevatore.
Art. 4
(Abbattimento e Commercializzazione)
1) L'abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare
è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. La macellazione
può avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
2) Per l'abbattimento degli ungulati (Artiodactyla) è consentito
anche l'uso dei mezzi previsti dall'art. 32 L.R. 27/98, purchè
effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di
autorizzazione.
3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri allevamenti
o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita
durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno
inamovibile o indelebile da cui rilevare l'esatta provenienza.
4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie cacciabile a scopo
alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri
prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e Aziende
Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie
dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi
devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi
veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole
dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono
stati sottoposti e la provenienza.
Art. 5
(Allevamenti di fauna della specie selvatica
con fini di ripopolamento,
attività cinofile e richiami vivi
per la caccia da appostamento consentito)
1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche
previste dalla L.R. 27/98 con fini di ripopolamento e per attività
cinofile sono destinati alla produzione di specie autoctone.
2) Le strutture dell'impianto e le tecniche di produzione e di ambientamento
devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche
comportamentali delle specie allevate.
3) Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più
comunemente allevata è la seguente:
a) Galliformi - da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo
da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera
b) Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo
c) Ungulati (Artiodactyla): 5.000 mq/capo
I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura
previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all'art.
32 L.R. 27/98 è consentito per esigenze di carattere strettamente
sanitario e previo apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria.
4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con fini
di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità
previste all'art. 3 comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento
a quanto previsto dai commi 2-3-4 dell'art. 3.
5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano, starna, quaglia,
ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una sigla contenente
le seguenti specifiche:
a) Numero progressivo di identificazione dell'Allevatore rilasciato
dalla Provincia art. 3 comma 4;
b) Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto
di allevamento;
c) Anno di applicazione del contrassegno.
6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti è
sempre richiesta.
Art. 6
(Richiami vivi per la caccia
da appostamento consentiti)
1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono
quelli appartenenti alle specie cacciabili previsti dalla L.R. 27/98
art. 35 comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.
2) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più
specie allevate;
b) Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
c) Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle previste
per legge o su indicazioni dell'INFS, come minimo;
d) Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno.
Per i nidiacei l'operazione va eseguita entro e non oltre i primi dieci
giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico,
rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile
e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero
progressivo del soggetto, l'anno di nascita, la sigla della Provincia
e le lettere "RA" ad indicare il richiamo allevato;
e) Tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia,
su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le specifiche
riportate sull'anello;
2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità
del cedente;
3 La data dell'eventuale decesso del soggetto detenuto, in tal caso
l'anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;
4 La data dell'eventuale cessione e le generalità dell'acquirente;
5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente
per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno precedente.
Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo rilascerà
all'atto della vendita di un richiamo una certificazione atta a dimostrare
la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in
cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in
fase di controllo durante l'uso del richiamo stesso.
3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per l'attività
venatoria può essere acquistata anche da allevatori extraregionali
purchè accompagnata da relativa certificazione e regolarmente
inanellata.
4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento consentiti
per uso caccia deve denunciare entro 30 giorni, su carta semplice, in
duplice copia, alla Provincia di appartenenza - Ufficio caccia - l'elenco
delle specie detenute in regola con i requisiti richiesti:
Attestazione di provenienza
Inanellamento.
La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in un qualsiasi
momento di controllo.
5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve essere comunicato
alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi acquisti.
6) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i detentori
di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.
Art.7
(Allevamento e/o detenzione
di fauna selvatica
ed esotica a scopo amatoriale
ed ornamentale)
1) Previa comunicazione alla Provincia competente per
territorio è permesso, senza altra formalità, l'allevamento
e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle specie consentite
di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e
da voliera.
L'allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli
da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è
classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dall'art. 216 del
T.U.L.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai relativi regolamenti locali
di applicazione.
2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza
lecita.
3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine
documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento,
fanno fede:
La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata
da fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte
del venditore (Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione
ufficiale accompagnatoria per i soggetti importati dall'estero).
Nel caso si tratti di cessione non soggetta all'emissione di documento
fiscale, è ritenuta valida una specifica "Dichiarazione"
scritta (con assunzione di responsabilità) del cedente.
4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell'art. 3 comma 4, qualora
l'allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti
detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. 27/98 art.61,
la Provincia territorialmente competente provvede, dopo aver verificato
lo stato di fatto, a marcare o inanellare la fauna come previsto e registrarla
sull'apposito registro vidimato.
Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti
CEE e per i quali è stato previsto l'obbligo di denuncia non
possono essere sprovvisti di regolare certificato CITES.
5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti
legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla
Provincia, entro l'anno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente
marcata o inanellata:
a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro
idoneo, riportare l'anno di nascita.
Nel caso in cui l'allevatore sia iscritto alla Federazione Orticoltori
Italiani (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla
Federazione stessa. Gli anellini sono rilasciati dalla Provincia competente
per territorio o dalla Federazione Orticoltori Italiani.
b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio
indelebile e numerato o con Microchips elettronico, apposto dal veterinario
che ne rilascia certificazione.
Art. 8
1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato
dalla Provincia sono quelle previste all'art. 6 comma 2 lett. e).
2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e l'acquirente
devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed
in carta semplice dell'avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque
anni allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.7.
Art. 9
1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle
mostre ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere
esposti e ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno
inamovibile così come previsto negli articoli precedenti.
2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la
detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche
previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni dell'INFS.
3) La vigilanza e l'applicazione del presente regolamento spetta alla
Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R. 27/98 art. 44
lett. a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sull'applicazione
del Regolamento Sanitario.
4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste
dalla L.R. 27/98 art. 48 e art. 49.
Art. 10
(Allevamenti dei cani da caccia)
1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto
delle competenze dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)
devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.
2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi delle
leggi in materia ( L. 349/93 e relativo Decreto Ministeriale del 28/1/94
n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non inferiore
a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli
non inferiore a trenta.
3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in mancanza
dei requisiti previsti al comma 2.
4) Per tutti i detentori di cani da caccia vige il rispetto della L.R.
3/4/95 n. 12 e relative sanzioni.
5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di rispettare i
regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul
quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice
di identificazione e i controllo sanitari eseguiti.
Art. 11
(Norma transitoria)
1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento
tutti gli allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono
le disposizioni previste dalle vigenti normative.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 25 settembre 2003
RAFFAELE FITTO
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